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LEGGE 3 agosto 1949, n. 522

Current text a fecha 2008-12-22

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere al Segretariato nazionale della montagna un sussidio, una volta tanto, di lire cinquanta milioni, pagabile in tre esercizi finanziari dal 1948-1949 al 1950-1951, in ragione rispettivamente di lire 15 milioni, 20 milioni e 15 milioni.