La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere al Segretariato nazionale della montagna un sussidio, una volta tanto, di lire cinquanta milioni, pagabile in tre esercizi finanziari dal 1948-1949 al 1950-1951, in ragione rispettivamente di lire 15 milioni, 20 milioni e 15 milioni.