LEGGE 3 agosto 1949, n. 523
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza relativo all'anno 1949 sono sospesi: l'obbligo di frequentare il corso valutativo per l'avanzamento a scelta ordinaria dei capitani, previsto dall'art. 49 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni; l'avanzamento a scelta speciale ai gradi di tenente colonnello, maggiore e capitano, di cui al titolo VI della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni.
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