LEGGE 18 luglio 1949, n. 530
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il termine di quindici giorni, previsto dal primo comma dell'art. 119 delle norme sull'assegno bancario, approvate con regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e elevato a giorni trenta. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 luglio 1949 EINAUDI DE GASPERI - GRASSI - VANONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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