LEGGE 15 agosto 1949, n. 533

Type Legge
Publication 1949-08-15
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

I contratti individuali di lavoro fra i datori di lavoro dell'agricoltura e i salariati fissi comunque denominati non possono avere una durata inferiore a due annate agrarie e, ove l'abbiano, s'intendono estesi al biennio. Ogni patto contrario è nullo.

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