DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 maggio 1949, n. 534

Type DPR
Publication 1949-05-26
Ultimo aggiornamento 1949-08-23
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti l'art. 38 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38 e l'art. 54 del decreto legislativo 17 aprire 1948, n. 547;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Al direttore generale ed al direttore del Servizio amministrativo dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali e' corrisposta, a decorrere dal 1 luglio 1948 una indennita' commisurata rispettivamente ai due quinti ed ai tre decimi del trattamento economico di missione stabilito per i funzionari del grado 4° e del grado 5° dell'ordinamento gerarchico. Le sovraindicate aliquote si computano sul trattamento economico giornaliero di missione in misura intera (diaria, supplemento di pernottazione ed indennita' integrativa) vigente nel tempo cui l'indennita' si riferisce, e nella misura fissa di trenta giorni per ciascun mese.

Art. 2

Ai membri ed al segretario del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali e' corrisposta un'indennita' di annue lire 48.000 a decorrere dal 1 luglio 1948. Ai membri del Consiglio predetto, estranei all'Amministrazione dello Stato ed agli Enti pubblici o di diritto pubblico, che per partecipare alle sedute del Consiglio debbono recarsi fuori residenza, e' attribuito il trattamento di missione previsto per i dipendenti dello Stato del grado 6°.

Art. 3

Ai membri ed al segretario del Comitato dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali e' corrisposta, a decorrere dal 1 luglio 1948, un'indennita' di annue lire 18.000.

Art. 4

Per la partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato di cui ai precedenti articolo 2 e 3 non spetta gettone di presenza.

Art. 5

All'onere finanziario dipendente dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli si fara' fronte con i mezzi ordinari del bilancio dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali, e per il periodo fino al 30 giugno 1950 mediante storno dal fondo di riserva, iscritto nel bilancio medesimo per imprevisti e maggiori spese di personale e di carattere generale.

EINAUDI DE GASPERI - TUPINI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 agosto 1949

Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 92 - CARLOMAGNO

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