LEGGE 28 giugno 1949, n. 553

Type Legge
Publication 1949-06-28
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Fino al compimento delle operazioni della leva militare di terra della classe 1929, il Ministro per la difesa è autorizzato ad avvalersi della facoltà di cui all'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, quale risulta sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 772.

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