LEGGE 18 luglio 1949, n. 555
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per l'acquisto presso l'Azienda recuperi alienazione residuati di guerra (A.R.A.R.) di materiali occorrenti per la riorganizzazione dei servizi delle Forze armate, è autorizzata la spesa di complessive L. 5.182.522.000 da stanziare nello stato di previsione del Ministero della difesa.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.