LEGGE 29 luglio 1949, n. 579
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La facoltà indicata nell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1254, concernente variazioni provvisorie agli organici degli ufficiali dei Corpi militari della marina può essere esercitata dal Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, sino alla data di entrata in vigore dei quadri organici definitivi per gli ufficiali suddetti.
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