LEGGE 21 agosto 1949, n. 586
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il primo comma dell'art. 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è sostituito dal seguente: "Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta della Commissione provinciale, può autorizzare il prefetto ad istituire, con proprio decreto, presso le Sezioni di collocamento e i collocatori - corrispondenti o incaricati - una Commissione per il collocamento, composta dai dirigente dell'Ufficio del lavoro o da un suo incaricato, in qualità di presidente, da sette rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro, designati, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, dalle organizzazioni sindacali, tenuto conto della loro importanza numerica". All'ultimo comma dello stesso art. 26 è aggiunto il comma, seguente: "Il prefetto, sentita la Commissione provinciale, può autorizzare il collocatore ad avvalersi di coadiutori per l'avviamento al lavoro nelle frazioni del Comune. I coadiutori sono nominati dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro tra i lavoratori del Comune, sentita la Commissione comunale. Le eventuali remunerazioni ai coadiutori sono a carico del Comune". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 agosto 1949 EINAUDI DE GASPERI - FANFANI Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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