LEGGE 8 luglio 1949, n. 593
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. L'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo 13 aprile 1947, n. 641, è sostituito dal seguente: "Le operazioni di liquidazione dovranno aver termine entro il 31 dicembre 1949". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 luglio 1949 EINAUDI DE GASPERI - LOMBARDO SCELBA - VANONI - PELLA - CORBELLINI Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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