DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1949, n. 600
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2749;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia; Decreta:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di emendamento alla Convenzione per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli conclusa, a Ginevra il 30 settembre 1921 ed alla Convenzione per la repressione della tratta delle donne maggiorenni, conclusa a Ginevra l'11 ottobre 1933 e relativo annesso, firmato a Lake-Success, New York il 12 novembre 1947 ed accettato dal Governo italiano il 5 gennaio 1949.
Art. 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto conformemente a quanto stabilito dall'art. V del Protocollo di emendamento.
EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - SCELBA - GRASSI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte del conti, addi' 30 agosto 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 113. - CARLOMAGNO
Protocole
Protocole amendant la Convention pour la repression de la traite des femmes et des enfants, concluse a' Geneve le 30 septembre 1921 et la Convention pour la repression de la traite des femmes majeures, conclue e' Geneve le 11 octobre 1933. Parte di provvedimento in formato grafico
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