DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 luglio 1949, n. 603
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12, che ha istituito il Fondo di previdenza a favore del personale, dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali; Ritenuta la necessita' di sostituire il regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza di cui sopra, approvato con regio decreto 8 aprile 1939, n. 676; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze; Decreta: E' approvato l'unito regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza, istituito a favore del personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali con il regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12, con la tabella che del regolamento medesimo e' parte integrale. L'unito regolamento e tabella annessa sostituiscono quelli approvati con il regio decreto 8 aprile 1939, n. 676.
EINAUDI DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 settembre 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 117. - FRASCA
Regolamento per il Fondo previdenza personale- art. 1
Regolamento per l'amministrazione e la erogazione del Fondo di previdenza per il personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali. Art. 1. Il Fondo di previdenza, istituito con l'art. 1, del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12, ha sede presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali. Sono iscritti di diritto al Fondo di previdenza tutti gli impiegati ed i subalterni appartenenti al ruolo del personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali ed al ruolo speciale transitorio della stessa Amministrazione, istituito in base al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, nonche' gli impiegati ed i subalterni non di ruolo inquadrati ai sensi del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.
Regolamento per il Fondo previdenza personale-art. 2
Art. 2. Le entrate del Fondo sono costituite; a) dalle quote dei proventi spettanti al personale giusta il [regio decreto-legge 7 marzo 1938, n. 205](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1938-03-07;205), il [regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 664](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1938-05-10;664), e successive variazioni, nella misura determinata con decreto Ministeriale, ai sensi dell'[art. 2, lettera a), del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1938-11-17;1826~art2-leta); b) dalla quota, dei compensi spettanti al personale per le verificazioni o lavori che, nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, vengano da esso compiuti su domande di privati o di enti che non siano Province o Comuni, nella misura determinata con decreto Ministeriale, ai sensi dell'[art. 2, lettera b), del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1938-11-17;1826~art2-letb); c) dagli interessi del denaro investito come agli articoli 4 e 18; d) da sovvenzioni, contributi oblazioni volontarie, lasciti, donazioni ed altri proventi eventuali.
Regolamento per il Fondo previdenza personale-art. 3
Art. 3. Il Fondo di previdenza provvede; a) a corrispondere un'indennita' agli Impiegati e al subalterni del ruolo ordinario e del ruolo speciale transitorio nel momento in cui abbandonano definitivamente il servizio per qualsiasi causa che non sia la destituzione dall'impiego con perdita del diritto a pensione ovvero ai superstiti del detti impiegati o dei subalterni deceduti durante il servizio; b) a corrispondere un'indennita' agli impiegati e ai subalterni non di ruolo nel momento in cui abbandonano definitivamente il servizio per licenziamento determinato da motivi di salute o avanzata eta', da soppressione di ufficio o riduzione di lavoro ovvero ai loro superstiti in caso di morte durante il servizio; c) a corrispondere sovvenzioni nei casi previsti dall'articolo 16.
Regolamento per il Fondo previdenza personale-art. 4
Art. 4. Per provvedere alle finalita' del Fondo, le entrate sono ripartite come segue: 1) l'80% per la corresponsione delle indennita' di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3; 2) il 18% per le erogazioni previste dalla lettera c) dello stesso articolo; 3) il 2% per le spese di amministrazione. Le somme non erogate nell'esercizio finanziario possono essere utilizzate negli esercizi successivi per far fronte al pagamento delle indennita', nel caso che risultassero insufficienti le entrate corrispondenti. Le somme destinate alle erogazioni di cui alla lettera c) dell'art. 3, e non erogate, possono tuttavia essere impiegate per lo stesso scopo nel corso del solo esercizio successivo. Il Consiglio d'amministrazione puo' deliberare che una parte delle somme non erogate passino a costituire un fondo di riserva e siano investite in titoli di Stato.
Regolamento per il Fondo previdenza personale-art. 5
Art. 5. Salvi i casi previsti dal successivo art. 14, le indennita' di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 3 sono determinate in base ai coefficienti risultanti dalla tabella annessa al presente regolamento, del quale forma parte integrante. La misura effettiva delle stesse indennita' e' stabilita dal Consiglio di amministrazione anno per anno all'atto dell'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, in relazione all'entrata e alla parte di essa destinata al pagamento delle indennita'. Detta misura deve essere variata ogni volta che la somma destinata al pagamento delle indennita' subisce, rispetto a quella corrispondente dell'esercizio precedente, un aumento o Una diminuzione di almeno L. 1.000.000 ed e' portata a conoscenza degli iscritti mediante pubblicazione nei bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Le singole indennita', nella misura di cui sopra, verranno corrisposte per gli eventi che si verificheranno durante il successivo anno solare.
Regolamento per il Fondo previdenza personale-art. 6
Art. 6. Il Fondo di previdenza e' amministrato da un Consiglio nominato con decreto Ministeriale, costituito come segue: Presidente: il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali; Membri: a) un impiegato di gruppo A, uno di gruppo B, uno di gruppo C ed un subalterno del ruolo ordinario dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali nonche' un dipendente della stessa Amministrazione non facente parte del ruolo ordinario, da scegliersi tutti tra i residenti a Roma sentite le Organizzazioni sindacali; b) il capo del personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali; c) il capo della Divisione affari amministrativi e contabili della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali. I membri di cui alla lettera a) durano in carica due anni e possono essere riconfermati. Le cariche sono gratuite.
Regolamento per il Fondo previdenza personale-art. 7
Art. 7. L'incarico di segretario del Consiglio di amministrazione e' conferito pure con decreto Ministeriale ad un impiegato di gruppo A del ruolo centrale amministrativo del Ministero delle finanze, in servizio presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali. Il segretario potra' essere coadiuvato nelle sue funzioni da apposito personale, secondo le direttive del Consiglio di amministrazione il quale determina gli emolumenti spettanti al segretario stesso nonche' i compensi per i coadiuvatori, secondo le prestazioni rese da ciascuno.
Regolamento per il Fondo previdenza personale-art. 8
Art. 8. Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta ogni trimestre ed ogni volta che il presidente lo reputi necessario. Esso e' chiamato: 1) a calcolare la misura delle singole indennita', secondo quanto e' stabilito dall'art. 5; 2) a liquidare le indennita' di cui all'art. 3, lettere a) e b); 3) a deliberare sulla concessione delle sovvenzioni di cui all'art. 3 lettera c); 4) a deliberare in merito all'accettazione di oblazioni volontarie, di donazioni e all'introito di sovvenzioni, di contributi e di altri proventi eventuali; 5) ad autorizzare le spese di amministrazione; 6) a deliberare, in genere, su tutto quanto riflette il funzionamento del Fondo e lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili; 7) ad approvare i rendiconti di gestione.
Regolamento per il Fondo previdenza personale-art. 9
Art. 9. Per la validita' delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione occorre la presenza di almeno cinque dei suoi componenti, tra i quali il presidente o chi ne fa le veci. In caso di assenza o impedimento del presidente le sue funzioni saranno esercitate dal piu' elevato in grado dei membri del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, in caso di parita' prevale il voto del presidente.
Regolamento per il Fondo previdenza personale-art. 10
Art. 10. Ad ogni adunanza del Consiglio di amministrazione il segretario deve redigere il processo verbale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio nella adunanza immediatamente successiva.
Regolamento per il Fondo previdenza personale-art. 11
Art. 11. Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del Fondo. Nei casi di urgenza egli provvede alla liquidazione delle indennita' di cui all'art. 3 lettere a) e b) e ne ordina il pagamento, cosi' pure, su proposta di due membri del Consiglio, ordina il pagamento di una somma a titolo di anticipazione per le sovvenzioni di cui ai nn. 1) e 2) del successivo art. 16. Dei provvedimenti adottati il presidente e' tenuto a riferire al Consiglio nella prima adunanza. Il presidente ha anche facolta', quando non sia possibile provvedere alla immediata liquidazione, di disporre il pagamento di somme in acconto delle indennita', fino al limite della meta' della somma presuntivamente dovuta.
Regolamento per il Fondo previdenza personale-art. 12
Art. 12. Il diritto all'indennita' si acquista al compimento di cinque anni di ininterrotta iscrizione al Fondo. Si prescinde da tale limite in caso di morte o di invalidita' permanente o totale dovuta a causa di servizio.
Regolamento per il Fondo previdenza personale-art. 13
Art. 13. In caso di decesso dell'impiegato o del subalterno prima della cessazione del servizio, il diritto alla indennita' si trasferisce al coniuge superstite che non sia legalmente separato per sua colpa o per colpa di entrambi i coniugi, con sentenza passata in giudicato. In mancanza, il diritto si trasferisce in parti uguali ai figli minorenni legittimi, legittimati antecedentemente alla morte del genitore, adottivi e ai figli maggiorenni nullatenenti se permanentemente inabili a qualsiasi lavoro.
Regolamento per il Fondo previdenza personale-art. 14
Art. 14. All'impiegato o al subalterno dei ruoli ordinario o speciale transitorio che abbandona l'impiego a seguito di volontarie dimissioni ovvero per fare passaggio ad altra Amministrazione dello Stato viene corrisposta, sempre che abbia compiuto cinque anni di ininterrotta iscrizione al Fondo, l'indennita' nella misura della meta' di quelle che gli sarebbe spettata in base al precedente art. 5.
Regolamento per il Fondo previdenza personale-art. 15
Art. 15. L'indennita' e' corrisposta su domanda dell'impiegato o subalterno ovvero dei superstiti aventi diritto, presentata entro un anno dalla cessazione del servizio o dal decesso al Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza. Quando l'indennita' sia richiesta dai superstiti dell'impiegato o subalterno a corredo della domanda deve essere prodotto un atto di notorieta', redatto a forma di legge, comprovante il vincolo matrimoniale del coniuge e i rapporti di parentela degli altri superstiti con l'impiegato o subalterno e la loro capacita' a succedere a termini del [Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262). Il coniuge superstite deve comprovare con lo stesso atto di notorieta' o con atto separato che non esiste sentenza di separazione personale passata in giudicato, pronunciata per colpa sua o di entrambi i coniugi. I figli maggiorenni inabili permanentemente a qualsiasi lavoro o nullatenenti devono comprovare con lo stesso atto di notorieta' o con altro atto la condizione di nullatenenza e quella di inabilita' permanente a qualsiasi lavoro. I figli adottivi devono inoltre produrre copia autentica dell'atto di adozione.
Regolamento per il Fondo previdenza personale-art. 16
Art. 16. Le sovvenzioni di cui alla lettera c) dell'art. 3 potranno essere corrisposte: 1) nei casi di morte, non per cause di servizio, di impiegati e subalterni che non abbiano compiuto il quinquennio di iscrizione al Fondo stabilito dall'art. 11. La sovvenzione non deve mai superare la meta' della indennita' che sarebbe spettata ove tale quinquennio fosse compiuto e spetta ai superstiti specificati all'art. 13 nell'ordine in questo stabilito e con le modalita' di cui all'art. 15; 2) nei casi di documentato bisogno finanziario determinato da causa imprevista ed accidentale agli impiegati e subalterni che abbiano almeno due anni di iscrizione al Fondo. Il Consiglio di amministrazione puo' imporre vincoli speciali per la riscossione e l'impiego delle sovvenzioni concesse ai termini del presente articolo.
Regolamento per il Fondo previdenza personale-art. 17
Art. 17. Le domande di sovvenzione, corredate dei necessari documenti, debbono essere dirette al Consiglio di amministrazione e, salvo le eccezioni di cui all'ultimo con una del presente articolo, essere trasmesse per il tramite del capo dell'ufficio, con le necessarie informazioni e con il proprio motivato parere, sentite le rappresentanze locali degli impiegati. Le domande di sovvenzione, presentate da impiegati di grado 5° e 6° o comunque dai capi degli Uffici tecnici erariali o dei catasto, saranno trasmesse dagli interessati con i relativi documenti direttamente al Consiglio di amministrazione. Quelle presentate da impiegati o subalterni assegnati o distaccati presso uffici diversi dagli Uffici tecnici erariali o del catasto, saranno trasmesse, osservate le modalita' di cui al primo comma del presente articolo, al Consiglio di amministrazione dal capi degli uffici presso i quali i richiedenti prestano servizio.
Regolamento per il Fondo previdenza personale-art. 18
Art. 18. Le somme di cui all'art. 2 del presente regolamento, debbono essere versate alla Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero intestato al Fondo di previdenza per il personale dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali.
Regolamento per il Fondo previdenza personale-art. 19
Art. 19. Il pagamento delle indennita' e delle sovvenzioni e' fatto per il tramite dei capi degli uffici a favore dei quali la Cassa depositi e prestiti emette i relativi mandati, in conformita' di ordini firmati dal presidente del Consiglio di amministrazione e dal segretario. I mandati emessi dalla Cassa depositi e prestiti vengono estinti mediante bollette di introito rilasciate alla Tesoreria dai capi degli uffici, staccandole da appositi registri a madre e figlia. Le ricevute degli interessati devono dai capi uffici essere contro firmate e trasmesse immediatamente all'Amministrazione del Fondo. Al termine dell'anno finanziario i capi ufficio devono chiedere i registri a madre e figlia delle bollette d'introito e trasmetterli all'Amministrazione predetta.
Regolamento per il Fondo previdenza personale-art. 20
Art. 20. Le indennita' e le sovvenzioni erogate dai Fondo di previdenza non sono ne cedibili ne' sequestrabili.
Regolamento per il Fondo previdenza personale-art. 21
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