LEGGE 5 agosto 1949, n. 604
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento, nelle Casse dello Stato della somma, e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella A). È altresì autorizzata, l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle iimposte dirette per l'esercizio medesimo.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.