LEGGE 9 luglio 1949, n. 606
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Nei concorsi delle ricevitorie postali e telegrafiche che saranno banditi successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il servizio prestato in qualità di dirigente negli uffici dell'Africa, orientale italiana, non retti da personale di ruolo, e l'eventuale periodo di prigionia sono considerati, a tutti gli effetti, alla stregua del servizio di gerente prestato nelle ricevitorie della Repubblica. La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 luglio 1949 EINAUDI DE GASPERI - JERVOLINO - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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