LEGGE 29 luglio 1949, n. 607
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. È data facoltà al Ministro per la difesa di collocare, a domanda, in posizione ausiliaria l'ammiraglio d'armata in servizio permanente effettivo Angelo Jachino, al quale in tal caso viene conservato ad personam il trattamento economico di attività del grado fino, al raggiungimento del limite di età prescritto dalla tabella n. 8 annessa alla legge 6 giugno 1935, n. 1404. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 luglio 1949 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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