LEGGE 29 luglio 1949, n. 608

Type Legge
Publication 1949-07-29
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. L'art. 6 del regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 264, concernente il riordinamento del sistema e delle modalità di concessione degli speciali premi annui agli ufficiali dei servizi tecnici ed al personale tecnico civile dei chimici, convertito in legge con la legge 6 aprile 1936, n. 745, è sostituito dal seguente: "Art. 6. - Competente a formulare al Ministro per la difesa le motivate proposte di assegnazione dei premi o dei compensi speciali contemplati dal presente decreto, sarà una Commissione composta di un generale di Corpo d'armata, designato dal Ministro, che la presiede, dell'ispettore dell'Arma di artiglieria, del direttore generale di artiglieria e del maggiore generale del servizio tecnico di artiglieria, oppure dell'ispettore dell'Arma, del genio e del direttore generale del genio, oppure dell'ispettore generale della motorizzazione e del maggiore generale del servizio tecnico della motorizzazione, a seconda della specialità cui appartengono coloro ai quali le proposte di assegnazione si riferiscono. "A parità di voti prevarrà il voto del presidente". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 luglio 1949 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI

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