LEGGE 21 agosto 1949, n. 609
La Camera dei deputati ed il Senato della, Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Ai fini del pagamento delle indennità di espropriazione, il limite di L. 2500, fissato nel comma terzo dell'art. 1 della legge 3 aprile 1926, n. 686, è elevato a L. 50.000. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 agosto 1949 EINAUDI DE GASPERI - GRASSI Visto, il Guardasigilli: GRASSI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.