DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 agosto 1949, n. 619

Type DPR
Publication 1949-08-15
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visti gli articoli 60 e 62 della predetta legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 172, concernente le norme di attuazione di alcune disposizioni finanziarie contenute nello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto l'accordo tra il Governo ed il Presidente della Giunta della Regione Trentino-Alto Adige;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Alla Regione Trentino-Alto Adige sono attribuite per l'anno 1949, ai sensi dell'art. 60 dello Statuto, le seguenti percentuali di tributi erariali da calcolare sulle riscossioni, in conto competenza, avvenute nel territorio della Regione stessa: 80% delle imposte sulle successioni e donazioni, sul valore netto globale delle successioni, sulla manomorta, sul registro e sul bollo e delle tasse sulle concessioni governative; 10% dell'imposta generale sull'entrata. E', altresi' attribuita alla detta Regione, per il suindicato anno, l'aliquota dell'80% dei proventi del lotto, percetti nel territorio medesimo, al netto delle vincite valutate presuntivamente nella misura del 40% dei proventi stessi, nonche' la percentuale del 10% dei proventi del monopolio sui tabacchi, riscossi nell'ambito regionale, limitatamente alla parte da considerare come imposta di consumo.

Art. 2

A decorrere dal 13 dicembre 1948, data della prima riunione del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, vengono ceduti alla Regione i nove decimi dell'importo dei canoni annuali per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella Regione, accordate o da accordarsi per qualunque scopo.

Art. 3

Il gettito dei tributi e degli altri proventi, di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, verra', nella misura prevista dagli articoli stessi, trasferito mensilmente nella contabilita' speciale intestata alla Regione Trentino-Alto Adige secondo le modalita' che saranno stabilite dal Ministro per il tesoro. Alla stessa contabilita' speciale affluiranno gli arretrati per il periodo dal 13 dicembre 1948 al 28 febbraio 1949 delle imposte devolute alla Regione per effetto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 172. Alle contabilita' speciali intestate alle province di Trento e di Bolzano, saranno accreditati gli arretrati relativi al periodo dal 20 dicembre 1948 al 28 febbraio 1949 delle imposte devolute alle Province stesse in applicazione dell'art. 2 del detto decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1949, n. 172.

Art. 4

Le altre norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige saranno emanate con successivi decreti a termini dell'art. 95 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - VANONI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 settembre 1949

Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 142. - FRASCA

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