LEGGE 29 luglio 1949, n. 620

Type Legge
Publication 1949-07-29
Ultimo aggiornamento 1949-09-30
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Nei procedimenti penali a carico di ufficiali generali, il grado massimo del presidente e dei giudici militari del collegio giudicante, ai sensi e per gli effetti dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 25 gennaio 1946, n. 73, è quello di generale di corpo d'armata o corrispondente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 luglio 1949 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - GRASSI - VANONI - PULLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI

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