LEGGE 3 agosto 1949, n. 621
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il termine di prescrizione per l'azione della Finanza in materia di accertamento di profitti di regime, stabilito nel primo comma dell'art. 50 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 134, già prorogato al 30 giugno 1949, con il decreto legislativo del Presidente della Repubblica 13 aprile 1948, n. 650, è fissato al 31 dicembre 1949.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.