LEGGE 3 agosto 1949, n. 622
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Sono ammessi all'importazione in esenzione dai diritti doganali ed in deroga alle norme vigenti in materia di divieti di carattere economico e valutario i pacchi postali, di peso non superiore ai dieci chilogrammi, inviati in dono a singoli destinatari. Essi possono contenere esclusivamente generi alimentari, compresi il caffè, cacao e zucchero, purchè il peso del cacao non ecceda il chilogrammo, quello del caffè i due chilogrammi e quello dello zucchero i tre chilogrammi, nonchè articoli di vestiario, calzature, sapone, dentifrici e i medicinali occorrenti per la cura personale del destinatario o dei suoi congiunti, esclusi gli alcaloidi, gli stupefacenti e la saccarina. Quando il peso del caffè o del cacao oppure dello zucchero, contenuto in ogni pacco, superi quello consentito dal precedente comma, sono dovuti i diritti doganali sull'intero pacco.
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