LEGGE 21 agosto 1949, n. 625
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Fino al 30 giugno 1950 è data facoltà alle Amministrazioni centrali dello Stato di provvedere mediante l'emissione di ordini di accreditamento, a norma dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o, successive modificazioni, al pagamento dei compensi per lavoro straordinario di cui all'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, già previsti sotto la denominazione di premi di operosità e rendimento dell'art. 1 del regio decreto 17 febbraio 1924, n. 132, e da altre analoghe disposizioni, a favore del personale dipendente in servizio presso gli uffici periferici. L'esercizio, di tale facoltà è subordinato al preventivo assenso del Ministro per il tesoro, che lo concede una volta tanto per ciascuna categoria di personale. Il Ministro per il tesoro può - ove se ne appalesi la necessità - revocare il suo assenso.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.