LEGGE 21 agosto 1949, n. 626

Type Legge
Publication 1949-08-21
Ultimo aggiornamento 1949-09-30
State In force
Source Normattiva
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La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49, è introdotta la seguente variazione in aumento: Cap. n. 282. - Entrate per fitti, ecc., per realizzo di attività, ecc., concernenti i beni di pertinenza del partito nazionale fascista, ecc. L. 250.000.000 La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data, a Roma, addì 21 agosto 1949 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI

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