LEGGE 21 agosto 1949, n. 626
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49, è introdotta la seguente variazione in aumento: Cap. n. 282. - Entrate per fitti, ecc., per realizzo di attività, ecc., concernenti i beni di pertinenza del partito nazionale fascista, ecc. L. 250.000.000 La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data, a Roma, addì 21 agosto 1949 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)