LEGGE 21 agosto 1949, n. 626
La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49, è introdotta la seguente variazione in aumento: Cap. n. 282. - Entrate per fitti, ecc., per realizzo di attività, ecc., concernenti i beni di pertinenza del partito nazionale fascista, ecc. L. 250.000.000 La presente legge, munita, del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data, a Roma, addì 21 agosto 1949 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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