DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1949, n. 631
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 1331 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
Ritenuto necessario, ai fini del completamento dell'esecuzione del Codice anzidetto, e in attesa della regolamentazione generale definitiva di tutta la materia, di procedere alla regolamentazione della parte riguardante la navigazione SUI laghi, fiumi e canali ed altre acque interne;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta dei Ministri per la grazia e giustizia e per i trasporti, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e per la difesa; Decreta:
Articolo unico
E' approvato il regolamento per la navigazione interna, nel testo allegato al presente decreto e vistato dal Ministro per la grazia e giustizia e dal Ministro per i trasporti.
EINAUDI DE GASPERI - SARAGAT - PACCIARDI - GRASSI - CORBELLINI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato atta Corte dei conti, addi' 9 settembre 1949
Atti del Governo, registro n. 259, foglio n. 135. - FRASCA
Regolamento per la navigazione interna- art. 1
REGOLAMENTO PER LA NAVIGAZIONE INTERNA (in applicazione del Codice della navigazione) Art. 1. (Circoscrizioni) La determinazione delle zone nelle quali e' diviso il territorio della Repubblica agli effetti dell'ordinamento amministrativo della navigazione interna e' Stabilita con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti. Sono altresi' stabilite con decreto del Presidente della Repubblica le circoscrizioni degli Ispettorati di porto e delle Delegazioni di approdo.
Regolamento per la navigazione interna- art. 2
Art. 2. (Delegazioni di approdo) Le funzioni di delegato di approdo possono, con decreto del Ministro per i trasporti, essere affidate temporaneamente a persone non appartenenti all'amministrazione della navigazione interna. Le Delegazioni di approdo, dipendenti direttamente dall'ispettorato compartimentale ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 del Codice, sono istituite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti, in approdi non collegati o che presentino particolari difficolta' di collegamento per vie navigabili con localita' sedi di Ispettorato di porto.
Regolamento per la navigazione interna- art. 3
Art. 3. (Attribuzioni dell'autorita' comunale) L'esercizio di attribuzioni amministrative relative alla navigazione interna In localita' ove non hanno sede uffici di porto, a norma dell'arti 25 del Codice, e' conferito alle autorita' comunali dal Ministro per i trasporti con proprio decreto, sentito il prefetto della provincia.
Regolamento per la navigazione interna- art. 4
Art. 4. (Zone di navigazione promiscua) La navigazione di navi marittime in acque interne o di navi della navigazione interna in acque marittime, a norma dell'art. 24 del Codice, puo' svolgersi limitatamente alle zone di acque interne o marittime alle quali rispettivamente la navigazione di dette navi si estende in via normale per le esigenze del traffico cui sono adibite. Nei casi dubbi i limiti di tali zone di navigazione promiscua sono fissati, secondo i criteri indicati nel comma precedente, d'accordo fra il capo del Compartimento marittimo e il direttore dall'Ispettorato compartimentale e, in caso di disaccordo, dai Ministri per i trasporti, per la marina mercantile, e per la difesa (Marina). Fuori delle Zone di cui ai commi precedenti la navigazione in acque interne di navi destinate alla navigazione marittima e la navigazione in acque marittime di navi destinate alla navigazione interna sono soggette, salvo che, non siano effettuate per trasporti e per trasporti riconosciuti di carattere eccezionale dai Ministri per i trasporti e per la marina mercantile a tutte le disposizioni del Codice, del presente regolamento e delle altre leggi e regolamenti speciali rispettivamente attinenti alla navigazione interna e alla navigazione marittima.
Regolamento per la navigazione interna- art. 5
Art. 5. (Effetti della delimitazione dette zone) La delimitazione delle zone portuali ai termini dell'art. 56, secondo comma, del Codice non importa, sui beni appartenenti a privati che vengano a trovarsi nell'interno di dette zone o contigui ad esse, la costituzione di servitu' e di limitazioni che non siano previste da disposizioni di legge, nell'aggravamento delle servitu' e delle limitazioni esistenti.
Regolamento per la navigazione interna- art. 6
Art. 6. (Concessioni per licenze) Le concessioni di durata non superiore al biennio che non importino impianti di difficile rimozione sono fatte dal capo dell'Ispettorato di porto con licenza e possono essere rinnovate alla scadenza senza alcuna formalita' di istruttoria. Sono anche fatte con licenza le concessioni per l'uso delle costruzioni e delle altre opere appartenenti allo Stato che esistono entro i limiti delle zone portuali, quando il richiedente non si proponga di apportarvi sostanziali modifiche o quando lo scopo non renda opportuna una concessione di maggiore durata.
Regolamento per la navigazione interna- art. 7
Art. 7. (Concessioni di durata superiore al biennio) Le concessioni di durata superiore al biennio o che importino impianti di difficile rimozione devono essere fatte, sentito preventivamente l'Ufficio del genio civile competente per territorio, per atto pubblico ricevuto da un funzionario a cio' delegato con decreto del Ministro per i trasporti. In qualita' di rappresentante dell'amministrazione interviene il capo dell'Ispettorato di porto. Le concessioni di durata sino a nove anni sono accordate con provvedimento del direttore dell'Ispettorato compartimentale: quelle di durata superiore, con decreto del Ministro per i trasporti.
Regolamento per la navigazione interna- art. 8
Art. 8. (Spese di istruttoria) Le spese di istruttoria, comprese quelle inerenti a visite, ricognizioni, ispezioni, consegne, le spese di ogni genere relative alla stipulazione, alla copiatura, alla registrazione delle licenze e degli atti di concessione, e ogni altra spesa dipendente dalla domanda di concessione, sono a carico del richiedente.
Regolamento per la navigazione interna- art. 9
Art. 9. (Cauzione) Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare e' determinato in relazione al contenuto e all'entita' della concessione. Per le concessioni con licenza il capo dell'Ispettorato di porto puo' richiedere il versamento, presso la cassa dell'ispettorato di porto, di un congruo deposito a garanzia degli obblighi risultanti dalla licenza.
Regolamento per la navigazione interna- art. 10
Art. 10. (Variazioni al contenuto della concessione) Qualsiasi variazione nell'estensione della zona concessa o nelle opere o nelle modalita' di esercizio deve essere richiesta preventivamente e puo' essere consentita mediante atto o licenza suppletivi dopo l'espletamento della istruttoria.
Regolamento per la navigazione interna- art. 11
Art. 11. (Revoca e decadenza della concessione) La revoca e la decadenza della concessione a norma dell'art. 48 del Codice sono pronunciate con decreto notificato in via amministrativa.
Regolamento per la navigazione interna- art. 12
Art. 12. (Demolizione dette opere) Salvo che non sia diversamente stabilito nelle condizioni speciali che regolano la concessione, nei casi di revoca, di decadenza o di scadenza, il concessionario, se l'amministrazione non intenda avvalersi della facolta' di acquisire le opere, ha l'obbligo di provvedere, a sua cura e spese, alla demolizione delle opere stesse e alla rimessa in pristino e riconsegna dei beni concessigli, nei termini che gli saranno notificati. Ove il concessionario non adempia a tale obbligo si fa luogo all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 49 del codice.
Regolamento per la navigazione interna- art. 13
Art. 13. (Consegna e riconsegna dei beni concessi) Dopo l'approvazione dell'atto di concessione, il capo dell'Ispettorato di porto, immette il concessionario nel possesso del bene concesso. La consegna risulta da processo verbale. Le stesse norme si applicano per la riconsegna da parte del concessionario alla cessazione della concessione. Quando opere eseguite dal concessionario rimangono acquisite allo Stato, il verbale di riconsegna deve riguardare anche tali opere, delle quali e' descritto lo stato di consistenza. Le opere stesse sono iscritte nell'inventario dei beni demaniali.
Regolamento per la navigazione interna- art. 14
Art. 14. (Stabilimenti e depositi di sostanze infiammabili o esplosive) Gli stabilimenti e i depositi di sostanze infiammabili o esplosive di cui al terzo comma dell'art. 59 del Codice sono) costieri quando sono impiantati anche soltanto in parte entro i confini delle zone portuali della navigazione interna. Sono considerati costieri quelli impiantati fuori dei limiti suddetti, che siano comunque collegati a vie navigabili interne, e quelli sistemati anche in zone non portuali nell'interno dei depositi e degli stabilimenti indicati nel primo comma dell'art. 59 del Codice.
Regolamento per la navigazione interna- art. 15
Art. 15. (Ordinanza di polizia dette zone portuali) Il capo dell'Ispettorato di porto, per i porti, gli approdi e le zona portuali in genere della sua circoscrizione, in cui l'Ispettorato compartimentale lo ritenga necessario, regola con propria ordinanza: 1) la ripartizione degli spazi acquei per lo stazionamento delle navi, dei galleggianti e degli idrovolanti; 2) la destinazione delle calate, dei moli e degli altri punti di accosto allo sbarco e all'imbarco dei passeggeri, al carico e allo scarico delle merci; 3) i turni di accosto delle navi e dei galleggianti; 4) la destinazione di determinate zone alla costruzione, all'allestimento e all'alaggio delle navi e dei galleggianti; 5) il trasporto di persone a mezzo di imbarcazioni; 6) l'uso delle boe, dei gavitelli, dei catenari e degli altri mezzi destinati all'ormeggio delle navi e dei galleggianti; 7) l'imbarco, lo sbarco e la custodia delle merci di natura pericolosa; 8) l'entrata e l'uscita delle navi e dei galleggianti, l'ammaraggio e la partenza degli idrovolanti; 9) in generale tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza delle zone portuali nonche' le varie attivita' che vi si esercitano. Il capo dell'Ispettorato di porto determina altresi' le tariffe dei servizi per i porti ed approdi compresi nella propria circoscrizione.
Regolamento per la navigazione interna- art. 16
Art. 16. (Servizi portuali) L'esercizio del servizi portuali che richiedono l'impiego di navi o di galleggianti, indicati negli articoli 66 e 85 del Codice, e' soggetto a concessione dell'Ispettorato di porto.
Regolamento per la navigazione interna- art. 17
Art. 17. (Esercizio di attivita' nei porti) Le persone che esercitano un'attivita' nell'interno del porti e in genere nell'ambito delle zone portuali, se sottoposte all'iscrizione in registri a norma del secondo comma dell'articolo 85 del Codice, sono munite di un certificato di iscrizione conforme al modello approvato dal Ministro per i trasporti.
Regolamento per la navigazione interna- art. 18
Art. 18. (Rimozione di materiali sommersi) La rimozione dei materiali sommersi nei porti e approdi, di cui all'art. 72 del Codice, deve essere iniziata e ultimata nei termini fissati dal comandante del porto, ovvero, in mancanza, compiuta entro le quarantotto ore dall'avvenuta sommersione. Nel caso di sommersione di materiali in altre localita' del Laghi, dei fiumi e di altre acque interne, quando, a giudizio dell'autorita' preposta all'esercizio della navigazione interna, possa derivarne un pericolo o un intralcio per la navigazione, il capo dell'Ispettorato di porto ordina la rimozione dei materiali stessi, fissando un termine, sentito ove occorra l'ufficio del genio civile; e, in caso di inadempienza, provvede a norma degli articoli 72 e 85 del Codice. I termini e l'ordine predetti sono comunicati agli interessati nelle forme stabilite dall'articolo seguente.
Regolamento per la navigazione interna- art. 19
Art. 19. (Rimozione di navi e di aeromobili sommersi) L'ordine di rimozione di una nave o di un aeromobile sommersi e' dato al proprietario, per iscritto, dal capo dell'Ispettorato di porto il quale ne fissa il termine di esecuzione, sentito, ove occorra, l'Ufficio del genio civile. Se non e' noto il proprietario della nave, l'ordine e' comunicato mediante avviso affisso nell'Ufficio dell'Ispettorato di porto fino al termine per l'esecuzione previsto dall'ordine stesso. Se non e' noto il proprietario dell'aeromobile, analogo avviso e' comunicato alla direzione aeronautica nella cui circoscrizione trovasi l'aeromobile da rimuovere. Nel caso di rimozione, da parte dei proprietari, di navi o di materiali sommersi, gli oggetti rimossi rimangono, a garanzia dell'adempimento dell'obbligo della totale rimozione, in custodia dell'autorita' portuale. Tale custodia puo' essere affidata ai proprietari stessi. I proprietari non possono ritirare le cose se non al termine delle operazioni e corrispondendo le eventuali spese di custodia. Prima del termine predetto, il ritiro puo' aver luogo mediante deposito di idonea cauzione. L'autorita' che procede alla consegna ne redige processo verbale, facendo constare in maniera specifica l'avvenuta totale rimozione e il pagamento delle spese di custodia. Il processo verbale e' rilasciato in copia ai proprietari, su loro richiesta.
Regolamento per la navigazione interna- art. 20
Art. 20. (Autorita' preposta ai lavoro portuale) L'autorita' preposta alla disciplina del lavoro nei porti della navigazione interna agli effetti degli articoli 110 e 1249 del Codice e', per i porti e approdi nei quali e' istituito un Ufficio del lavoro portuale, il direttore di tale Ufficio e per gli altri porti e approdi il comandante del porto o un funzionario designato dal capo dell'ispettorato di porto.
Regolamento per la navigazione interna- art. 21
Art. 21. (Istituzione degli Uffici del Lavoro nei porti e loro direzione) Gli Uffici del lavoro nei porti della navigazione interna sono istituiti presso gli Ispettorati di porto e le Delegazioni di approdo designati dal Ministro per i trasporti. Gli Uffici del lavoro sono sottoposti alla vigilanza del capo dell'ispettorato di porto. Il funzionario preposto all'Ufficio del lavoro assume la denominazione di direttore dell'Ufficio del lavoro portuale.
Regolamento per la navigazione interna- art. 22
Art. 22. (Uffici preposti alla disciplina del lavoro di due o piu' porti o approdi) All'Ufficio del lavoro puo' essere affidata la disciplina del lavoro in due o piu' porti o approdi compresi nella circoscrizione di uno stesso Ispettorato di porto. In tal caso in ognuno dei porti o approdi anzidetti sono costituiti almeno una compagnia o un gruppo di lavoratori portuali.
Regolamento per la navigazione interna- art. 23
Art. 23. (Consiglio del lavoro portuale) Il Consiglio del lavoro portuale e' presieduto dal direttore dell'Ufficio e la composizione di esso e' stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti di concerto con quello per il lavoro e la previdenza sociale. Nel caso di assenza o di impedimento del direttore dell'Ufficio del lavoro, la direzione dell'ufficio stesso e la presidenza del Consiglio del lavoro sono assunte da altro funzionario designato dal capo dell'Ispettorato di porto.
Regolamento per la navigazione interna- art. 24
Art. 24. (Disciplina del lavoro nei porti di minor traffico) Su proposta dell'Ispettorato compartimentale, il Ministro per i trasporti determina, con decreto, i porti e gli approdi di minor traffico nei quali deve essere provveduto alla disciplina e alla vigilanza delle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, e stabilisce le funzioni che all'uopo devono essere esercitate dal comandante del porto o dell'approdo sotto la vigilanza del capo dell'Ispettorato del porto. Nelle localita' che sono sedi di Ispettorato di porto, ma non di ufficio del lavoro portuale, le suddette funzioni sono esercitate da un funzionario designato dal comandante del porto. Nei porti e negli approdi suddetti le funzioni del Consiglio del lavoro portuale sono esercitate da una Commissione la cui composizione e' stabilita con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i trasporti di concerto con quello per il lavoro e la previdenza sociale.
Regolamento per la navigazione interna- art. 25
Art. 25. (Registri dei lavoratori portuali) I lavoratori portuali sono iscritti in registri conformi al modello approvato dal Ministro per i trasporti. Tali registri, distinti a seconda delle categorie, sono tenuti dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale.
Regolamento per la navigazione interna- art. 26
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