LEGGE 29 luglio 1949, n. 635
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'esenzione dalle tasse sugli affari, eccettuata l'imposta generale sull'entrata, prevista dall'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 22 giugno 1946, n. 45, è prolungata a tutto il 31 dicembre 1950. L'esenzione di cui al precedente comma non si applica alle cambiali ed agli atti giudiziari.
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