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LEGGE 21 agosto 1949, n. 638

Current text a fecha 1970-01-02

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per l'industria e commercio, è autorizzato a concedere ad Istituti di credito di diritto pubblico e ad Enti esercenti il credito mobiliare, la garanzia, sussidiaria dello Stato, entro i limiti del 70 per cento delle perdite accertate, fino ad un ammontare complessivo di lire un miliardo, per anticipazioni da concedersi ad imprese industriali che intendono riattivare o ricostruire i loro impianti, danneggiati o distrutti da pubbliche calamità, con destinazione da fissarsi con i decreti di concessione della garanzia di cui sopra, nonchè a concorrere negli interessi di cui all'art. 2.