LEGGE 21 agosto 1949, n. 640
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. È accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale alla scadenza e per il pagamento dell'interesse fisso annuo del 5 per cento, da corrispondersi in due rate semestrali eguali posticipate, ad una o più serie di obbligazioni "miste" decennali, denominate "Serie speciale Gestione I.R.I. Mare", da emettersi dall'Istituto per la Ricostruzione Industriale per l'ammontare nominale complessivo massimo di L. 17.100.000.000 in corrispondenza di un eguale valore nominale di azioni della Società finanziaria marittima "Fiumare", con sede in Roma, da costituirsi in gestione speciale presso l'Istituto per la Ricostruzione Industriale, a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51. Il regolamento del prestito obbligazionario di cui al precedente comma sarà approvato dal Ministro per il tesoro con proprio decreto, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministero del tesoro accerterà l'osservanza delle norme prescritte dal regolamento. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 agosto 1949 EINAUDI DE GASPERI - PELLA - VANONI - LOMBARDO Visto, il Guardasigilli: GRASSI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.