DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1949, n. 641
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1931, n. 151, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni;
Vista la domanda del presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Catania, in data 11 marzo 1948, diretta ad ottenere la costituzione di un ente autonomo, avente personalita' giuridica, denominato "Ente fiera ed esposizioni di Catania";
Ritenuta la opportunita' della costituzione dell'Ente suddetto in relazione alle finalita' che esso si propone ed ai mezzi di cui puo' disporre;
Visto lo schema di statuto approvato dagli enti partecipanti fondatori;
Sentito il Comitato permanente del Consiglio superiore del commercio, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla
proposta del Ministro per l'industria e il commercio; Decreta:
Articolo unico
E' riconosciuta la personalita' giuridica dell'ente autonomo denominato "Ente fiera ed esposizioni di Catania" con sede in Catania. E' approvato lo statuto dell'ente stesso, allegato al presente decreto, vistato dal Ministro proponente.
EINAUDI LOMBARDO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 settembre 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 131. - FRASCA
Statuto dell'Ente fiera ed esposizioni di Catania- art. 1
Statuto dell'"Ente fiera ed esposizioni di Catania" Art. 1. L'"Ente fiera ed esposizioni di Catania" con sede in Catania, ha per scopo: a) organizzare l'impianto e l'esercizio di fiere, esposizioni, mostre (economiche o d'arte o scientifiche) dirette a favorire l'agricoltura, l'industria, l'artigianato, il commercio, la marina, il turismo, l'istruzione; b) promuovere ed attuare, anche in partecipazione con altri enti e con privati, ogni iniziativa, anche di carattere finanziario, nonche' le manifestazioni e servizi che possano collegarsi con le attivita' suddette e con il movimento scientifico, artistico, commerciale, industriale, agricolo, artigiano e turistico in Sicilia; c) promuovere ed intensificare i rapporti ed i traffici, anche internazionali, fornendo ai privati notizie e dati sulle produzioni e sui mercati; d) tenere un museo merceologico di prodotti tipici siciliani e conservare i campioni da servire da tipo per le contrattazioni generiche; e) svolgere tutte le iniziative tendenti a migliorare il traffico tra la Sicilia ed i vari mercati di rifornimento e di sbocco.
Statuto dell'Ente fiera ed esposizioni di Catania- art. 2
Art. 2. Sono "aderenti fondatori" gli enti e le associazioni che hanno partecipato alla costituzione dell'Ente, e precisamente: a) la Camera di commercio, industria e agricoltura di Catania; b) il comune di Catania; c) l'Amministrazione della provincia di Catania; d) l'Ente provinciale per il turismo di Catania; e) l'Associazione dei commercianti della provincia di Catania; f) l'Associazione degli industriali della provincia di Catania; g) l'Associazione degli agricoltori della provincia di Catania; h) l'Associazione dell'artigianato della provincia di Catania; i) la Federazione degli armatori della Sicilia con sede in Catania; l) l'Associazione "Pro Catania" con sede in Catania; m) l'Azienda autonoma della Stazione di cura della citta' di Acireale, con sede in Acireale.
Statuto dell'Ente fiera ed esposizioni di Catania- art. 3
Art. 3. Hanno diritto di partecipare all'Ente come "aderenti benemeriti" gli enti pubblici e privati, le associazioni, le organizzazioni e i privati che conferiscono al capitale dell'Ente una quota di partecipazione non inferiore a L. 100.000 annue, o che all'atto dell'adesione conferiscano in beni o valori, ed in quest'ultimo caso in una o piu' soluzioni e comunque in non piu' di due rate annuali, un contributo non minore di lire 2.000.000. Sono egualmente ammessi a partecipare all'Ente, in qualita' di "aderenti effettivi", gli enti pubblici e privati, le associazioni, le organizzazioni e i privati che versino, una volta tanto, una somma di almeno L. 50.000. Gli enti pubblici o privati, le associazioni, le societa', le organizzazioni e i privati che versino all'Ente una quota minima annuale di L. 5000, per impegno non inferiore a un quadriennio, ovvero L. 20.000 in unica soluzione, sono pure ammessi a far parte dell'Ente stesso colla qualita' di "aderenti temporanei".
Statuto dell'Ente fiera ed esposizioni di Catania- art. 4
Art. 4. Il patrimonio dell'Ente e' costituito: a) dagli immobili conferiti dai partecipanti o in altro modo acquisiti dall'Ente; b) da contributi degli aderenti fondatori benemeriti ed effettivi destinati ad incremento di patrimonio; c) da donazioni, legati, erogazioni e ogni altro contributo destinato a incremento di patrimonio; d) da una quota parte delle attivita' nette d'esercizio.
Statuto dell'Ente fiera ed esposizioni di Catania- art. 5
Art. 5. Alle spese per il funzionamento dell'Ente si provvede, oltre che con le rendite del patrimonio: a) con i contributi degli aderenti temporanei; b) con i contributi a fondo perduto degli enti e dei privati, non destinati ad incremento di patrimonio; c) con il ricavo dei fitti degli spazi e di ogni altra concessione; d) con i proventi dei biglietti di entrata, della pubblicita' e con i diritti spettanti per le prestazioni dell'Ente; e) con altre eventuali entrate.
Statuto dell'Ente fiera ed esposizioni di Catania- art. 6
Art. 6. Organi dell'Ente sono: a) il presidente; b) il Consiglio generale; c) il Comitato esecutivo; d) il segretario generale; e) il Collegio dei revisori dei conti.
Statuto dell'Ente fiera ed esposizioni di Catania- art. 7
Art. 7. Il presidente e' nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con l'Assessore per l'industria e commercio della Regione Siciliana. Egli presiede il Consiglio generale e il comitato esecutivo, dura in carica per il periodo di tre esercizi finanziari, computati secondo il disposto dell'art. 15 e puo' essere riconfermato. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente ed in tale sua veste ha la facolta' di firmare, quietanzare, eseguire i pagamenti e compiere qualsiasi altra operazione di ordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento del presidente ne fa le veci il vice presidente. La carica del presidente e' gratuita.
Statuto dell'Ente fiera ed esposizioni di Catania- art. 8
Art. 8. Il Consiglio generale, nominato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con l'Assessore per l'industria e commercio della Regione Siciliana, e' composto: a) da cinque membri, in rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato e precisamente: uno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, uno del Ministero dell'industria e commercio, uno del Ministero dell'agricoltura e foreste, uno del Ministero delle finanze e uno del Ministero dei trasporti; b) da tre membri in rappresentanza della Regione e cioe': uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'industria e commercio, uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale delle finanze; c) da un rappresentante della Camera di commercio di Catania; d) da un rappresentante del comune di Catania; e) da un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Catania; f) da un rappresentante dell'Ente del turismo di Catania; g) da cinque membri in rappresentanza dei commercianti, degli industriali, degli agricoltori, degli artigiani e degli armatori della provincia di Catania; h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori di Catania; i) un rappresentante del Banco di Sicilia; l) un rappresentante della Cassa di risparmio V. E.; m) un rappresentante dell'Associazione "Pro Catania"; n) un rappresentante dell'Azienda autonoma della Stazione di cura di Acireale; o) un rappresentante di ciascuna delle Camere di commercio aderenti; p) un rappresentante di ciascuno degli enti che concorrono al patrimonio dell'Ente con un contributo non inferiore a quello previsto dall'art. 3, comma primo, del presente statuto; q) da un rappresentante dei dirigenti di azienda. I membri di cui alla lettera g) sono designati dalle organizzazioni provinciali rappresentative delle categorie. I consiglieri durano in carica per il periodo di tre esercizi finanziari. Essi possono essere riconfermati e prestano l'opera loro gratuitamente. Nel caso di vacanza di posti, gli enti competenti provvederanno alle nuove designazioni. La durata in carica del nuovo eletto sara' quella del membro cui e' succeduto.
Statuto dell'Ente fiera ed esposizioni di Catania- art. 9
Art. 9. Il Consiglio generale ha i poteri necessari per la attuazione degli scopi dell'Ente e ne determina le direttive adottando i provvedimenti all'uopo occorrenti. E' di sua spettanza la nomina del Comitato esecutivo di cui all'art. 12 e di un vice presidente, il quale dovra' essere scelto tra i membri del Consiglio. Il vice presidente presta la sua opera gratuitamente; dura in carica per il periodo di tre esercizi finanziari e puo' essere riconfermato. Il Consiglio generale deve provvedere inoltre alla approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporsi al Ministero dell'industria e commercio. Il Consiglio viene convocato almeno due volte all'anno dal presidente e ogni volta che egli lo ritenga opportuno o che almeno la meta' dei suoi componenti lo richieda per iscritto alla Presidenza esponendo i motivi della richiesta convocazione. Il Consiglio generale potra' delegare al Comitato esecutivo per il periodo tra l'una e l'altra convocazione, anche le funzioni di straordinaria amministrazione.
Statuto dell'Ente fiera ed esposizioni di Catania- art. 10
Art. 10. Le sedute di prima convocazione del Consiglio generale sono valide quando siano presenti la meta' piu' uno dei consiglieri; in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei consiglieri presenti. La seconda convocazione seguira' ad un giorno di distanza dalla prima. Tutte le deliberazioni, sia di prima, sia di seconda convocazione, sono prese a maggioranza di voti; in caso di parita' prevale quello di chi presiede la seduta. Il riconoscimento della validita' delle adunanze del Consiglio generale e' fatto da chi le presiede e le deliberazioni sono constatate mediante verbale firmato dal presidente e dal segretario.
Statuto dell'Ente fiera ed esposizioni di Catania- art. 11
Art. 11. Il Comitato esecutivo e composto oltreche' dal presidente, di cui all'art. 7, e dal rappresentante della Camera di commercio, che ne fa parte di diritto, da altri sei membri nominati dal Consiglio direttivo fra i suoi componenti. II Comitato esecutivo nomina fra i suoi membri un vice presidente.
Statuto dell'Ente fiera ed esposizioni di Catania- art. 12
Art. 12. Il Comitato esecutivo delibera su tutti gli atti di ordinaria gestione e circa il funzionamento interno dell'Ente e delle organizzazioni accessorie, secondo le direttive date dal Consiglio. Potra' costituire Commissioni e designare una o piu' persone, anche non soci, per l'espletamento di particolari compiti. Le riunioni del Comitato esecutivo sono valide quando ad esse partecipa la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Il Comitato si adunera' su convocazione fattane dal presidente, o quando ne facciano domanda motivata almeno due membri.
Statuto dell'Ente fiera ed esposizioni di Catania- art. 13
Art. 13. II segretario generale e' nominato dal Ministero dell'industria e del commercio su proposta del presidente, di concerto con l'Assessore per l'industria e commercio della Regione Siciliana ed e' considerato impiegato di concetto, dirigente, in ruolo. Egli e' capo del personale e cura l'osservanza e la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio generale e del Comitato esecutivo. Di entrambi i Corpi egli funziona da segretario.
Statuto dell'Ente fiera ed esposizioni di Catania- art. 14
Art. 14. Il controllo della gestione amministrativa dell'Ente e' delegato ad un Collegio di revisori dei conti che ne riferisce al Consiglio generale. Il Collegio dei revisori dei conti ha i poteri e gli obblighi stabiliti dal [Codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262) per i sindaci delle societa' per azioni, in quanto non siano modificati dal presente statuto. Esso ha la facolta' di assistere alle riunioni del Consiglio generale e del Comitato esecutivo. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica per il periodo di tre esercizi finanziari, viene nominato con decreto del Ministro per l'industria e commercio di concerto con l'Assessore per l'industria e commercio della Regione Siciliana ed e' composto di tre membri, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, uno in rappresentanza dell'Assessorato regionale dell'industria e del commercio e uno in rappresentanza delle categorie economiche della Provincia da designarsi dalla locale Camera di commercio. Il Consiglio generale determina preventivamente l'indennita' ai membri del Collegio dei revisori dei conti.
Statuto dell'Ente fiera ed esposizioni di Catania- art. 15
Art. 15. L'esercizio finanziario dell'Ente comincia il 1 luglio e termina al 30 giugno successivo. Non piu' tardi del 30 aprile di ciascun anno il Comitato esecutivo deve presentare al Consiglio un preventivo per il nuovo esercizio. Il conto consuntivo di gestione deve essere presentato dal Comitato esecutivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso. Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo debbono essere previamente esaminati dal Collegio dei revisori e corredati da una sua relazione. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo, accompagnati dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione che li approva e dal parere dell'Assessorato per l'industria e commercio della Regione Siciliana, che su di essi dovra' essere sentito, saranno presentati al Ministero dell'industria e del commercio rispettivamente entro il 30 novembre ed il 31 marzo per l'approvazione.
Statuto dell'Ente fiera ed esposizioni di Catania- art. 16
Art. 16. Le eccedenze attive di ciascun esercizio saranno devolute: il 30% in aumento del capitale; il 60% per la costituzione della riserva; il 10% a disposizione del Consiglio generale per gli scopi dell'Ente.
Statuto dell'Ente fiera ed esposizioni di Catania- art. 17
Art. 17. Il Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con l'Assessore per l'industria e commercio della Regione Siciliana, in casi eccezionali, e nell'interesse del miglior andamento dell'Ente, puo' affidarne l'amministrazione straordinaria ad un commissario da nominarsi con proprio decreto.
Statuto dell'Ente fiera ed esposizioni di Catania- art. 18
Art. 18. L'Ente puo' sciogliersi con decisione del Consiglio generale adottata da almeno quattro quinti dei suoi componenti, o essere sciolto per determinazione del Ministero dell'industria e commercio, di concerto con l'Assessorato regionale dell'industria e del commercio. Nell'un caso o nell'altro lo stesso Comitato esecutivo dell'Ente assume la gestione della liquidazione patrimoniale dell'Ente. Qualora a cio' ostino particolari gravi motivi, il Ministero dell'industria e del commercio di concerto con l'Assessorato per l'industria e commercio della Regione Siciliana affidera' tale gestione a un commissario. Visto: il Ministro per l'industria e commercio LOMBARDO
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