DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1949, n. 652

Type DPR
Publication 1949-07-29
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, e successive modificazioni;

Visto lo statuto della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2223;

Visto il decreto Ministeriale 22 novembre 1947, con il quale il signor Antonio Zini fu nominato commissario straordinario della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali;

Vista la delibera n. 37 del 26 novembre 1948, con la quale sono apportate alcune modifiche agli articoli 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 17 e 18 dello statuto predetto e ne sono abrogati gli articoli 8, 9 e 10;

Ritenuta la opportunita' di approvare tale delibera;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'interno Decreta:

Articolo unico

E' approvata la delibera n. 37 del 26 novembre 1948 del commissario straordinario della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, nel testo allegato al presente decreto visto dal Ministro proponente, con la quale sono apportate modifiche agli articoli 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 17 e 18 e sono soppressi gli articoli 8, 9 e 10 dello statuto della Cassa stessa, approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2223.

EINAUDI FANFANI - SCELBA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 settembre 1949

Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 143. - FRASCA

Allegato

Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali DELIBERA N. 37. L'anno millenovecentoquarantotto, il giorno 26 del mese di novembre, in Roma, nella sede della Cassa. IL COMMISSARIO Visto il decreto 22 novembre 1947 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Visto lo statuto della Cassa, approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2223; Vista la nota 25 ottobre 1948, n. 6452, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Delibera: 1. - Gli articoli 8, 9 e 10 dello statuto della Cassa sono abrogati. 2. - Gli articoli 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 17 e 18 dello statuto della Cassa sono sostituiti dai seguenti: Art. 4 Sono organi della Cassa: 1) il Consiglio di amministrazione; 2) il presidente; 3) il Collegio dei sindaci. Art. 5. Il Consiglio d'amministrazione e' composto oltre che dal presidente, dai seguenti membri nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale: a) cinque rappresentanti degli impiegati dell'agricoltura; b) un rappresentante dei dirigenti di azienda agricola; c) quattro rappresentanti dei datori di lavoro; d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; e) un rappresentante del personale della Cassa. I rappresentanti di cui alle lettere a), b), c), saranno designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale. Qualora le organizzazioni sindacali non provvedano a trasmettere le designazioni di propria competenza entro il termine che sara' ad esse stabilito dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, questi ha facolta' di provvedere direttamente in loro sostituzione. Il rappresentante di cui alla lettera e) sara' designato dal personale della Cassa. I componenti il Consiglio d'amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati. I membri di cui alle lettere dalla a) alla e) che si astengono, senza giustificato motivo, dall'intervenire a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Coloro che sono nominati in sostituzione dei membri dichiarati decaduti o comunque venuti a mancare prima della scadenza, rimangono in carica solo fino a quando sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito. Art. 6. Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente ogni tre mesi e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso, o dai sindaci. La convocazione e' fatta dal presidente mediante avviso scritto diramato almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa e degli argomenti da trattare. In caso di urgenza il termine di preavviso potra' essere ridotto a tre giorni. Per la validita' delle sedute del Consiglio e' necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno due terzi dei componenti. In seconda convocazione, che puo' essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima e nello stesso invito di questa, la seduta e' valida quando sia presente almeno la meta' dei componenti il Consiglio Ogni membro del Consiglio ha diritto ad in voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Alle adunanze del Consiglio partecipano i sindaci della Cassa, che debbono essere invitati ad ogni seduta. Il direttore della Cassa assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e ne e' il segretario. Art. 7. Spetta al Consiglio di amministrazione: 1) deliberare le direttive di ordine generale per l'attuazione degli scopi indicati nell'art. 2; 2) deliberare la misura e le modalita' di erogazione delle prestazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2; 3) deliberare le norme di attuazione delle forme di previdenza di cui al penultimo comma dell'art. 2, fissare la misura degli indennizzi relativi e stabilire le modalita' di erogazione; 4) deliberare sulla istituzione e il funzionamento delle gestioni previste dall'ultimo comma dell'art. 2; 5) deliberare, quando occorra, la stipulazione delle convenzioni previste dal penultimo comma dell'art. 2; 6) approvare il regolamento della Cassa e sue modificazioni; 7) deliberare, entro il 30 aprile di ogni anno, sui resoconti morali e finanziari del presidente e sul conto consuntivo della Cassa; 8) deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo della Cassa. In tale sede il Consiglio puo' delegare al presidente i poteri necessari per introdurre nel bilancio stesso quelle modificazioni che fossero richieste per l'approvazione in sede tutoria; 9) deliberare le modifiche da apportare al regolamento organico del personale della Cassa e il trattamento economico del personale stesso; 10) nominare il direttore della Cassa; 11) deliberare l'acquisto, l'alienazione, la permuta di beni immobili nonche' l'eventuale trasformazione dei beni predetti da sottoporre all'approvazione ministeriale; 12) deliberare sulla accettazione delle donazioni e dei legati a favore della Cassa; 13) deliberare sui ricorsi degli iscritti e dei loro aventi causa relativamente alle prestazioni; 14) deliberare sulle modifiche al presente statuto, da sottoporre all'approvazione ministeriale; 15) dare il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto a suo esame dal presidente; 16) adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente statuto, dalle leggi e regolamento dello Stato. Per l'esame di particolari questioni, escluse in ogni caso determinazioni di ordine amministrativo e finanziario, il Consiglio di amministrazione potra' deliberare la istituzione di apposite Commissioni e nominare i componenti da scegliere tra i membri del Consiglio stesso. Art. 11. Il presidente e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; dura in carica tre anni e puo' essere confermato. Il presidente: a) ha la legale rappresentanza della Cassa; b) e' di diritto presidente del Consiglio di amministrazione e lo convoca secondo le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 6; c) determina le materie da portare alla discussione del Consiglio di amministrazione e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso; d) firma gli atti e i documenti che importano impegno per la Cassa. Il presidente puo' in caso di assenza o impedimento, delegare la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio ad un membro del Consiglio di amministrazione espressamente indicato nella delega. Art. 12. Le deliberazioni circa la istituzione delle gestioni separate e i relativi regolamenti, dopo l'approvazione del Consiglio di amministrazione, saranno sottoposte alla ratifica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Per ognuna delle gestioni separate, potra' essere costituito un Comitato direttivo presieduto dal presidente della Cassa, e di cui faranno parte il rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e tre membri del Consiglio di amministrazione, di cui due rappresentanti degli impiegati e uno rappresentante dei datori di lavoro. Art. 13. Al Comitato direttivo eventualmente preposto a ciascuna gestione separata, oltre ai compiti ad esso specificatamente attribuiti dal Consiglio di amministrazione, spetta nell'ambito della gestione stessa: a) di predisporre le norme di attuazione della gestione e delle convenzioni previste dall'art. 2; b) di deliberare le direttive per l'applicazione delle norme regolamentari delle prestazioni della Cassa; c) di deliberare In prima istanza sui ricorsi attinenti le singole gestioni. Art. 17. Gli avanzi annuali di gestione possono essere impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie secondo le modalita' che saranno determinate con il regolamento e in relazione all'art. 27 del regio decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399. Il Consiglio di amministrazione nell'approvare il conto consuntivo delibera anche il riparto degli avanzi di gestione annuale a seconda della loro provenienza riferita alla categoria degli impiegati o dei dirigenti di aziende agricole. Art. 18. Il Collegio dei sindaci e' nominato con lo stesso decreto di cui all'art. 5 ed e' composto dai seguenti membri: uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; uno in rappresentanza degli impiegati dell'agricoltura, su designazione della organizzazione sindacale piu' rappresentativa a carattere nazionale; uno in rappresentanza dei datori di lavoro, su designazione della organizzazione sindacale piu' rappresentativa a carattere nazionale. I componenti del Collegio dei sindaci durano in carica per lo stesso periodo stabilito per I componenti del Consiglio di amministrazione e possono essere riconfermati. I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione. Essi esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili. il commissario: ANTONIO ZINI Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale FANFANI

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