DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1949, n. 688
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, riguardante l'istituzione di un fondo destinato ad integrare il trattamento di quiescenza del personale telefonico statale;
Visto l'art. 10 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 e la legge 12 luglio 1949, n. 386;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Articolo unico
E' approvato nel testo allegato, firmato dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, il regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, istituita dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, per la gestione di un fondo speciale destinato ad integrare il trattamento di quiescenza del suddetto personale.
EINAUDI DE GASPERI - JERVOLINO - PELLA - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 settembre 1949
Atti del Governo, registro n. 29, foglio n. 161. - FRASCA
Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale- art. 1
Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale Art. 1. La Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, istituita dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sotto la vigilanza del Ministro, ha lo scopo di integrare, a mezzo di uno speciale fondo, il trattamento di quiescenza previsto per il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dal primo e dal secondo capoverso dell'art. 10 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 13 marzo 1926, n. 562. La Cassa ha inoltre lo scopo di concedere una indennita' di buona uscita al personale suddetto. La Cassa stessa ha infine facolta' di accordare sussidi straordinari a favore del personale telefonico della cessata Direzione generale dei servizi elettrici, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134. Tale facolta' e' subordinata alla disponibilita' di fondi che sussistera' dopo che si sia provveduto alla integrazione del trattamento di quiescenza ed alla concessione dell'indennita' di buona uscita.
Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale- art. 2
Art. 2. Ai fini del presente regolamento si intende per "personale telefonico statale" il personale che e' stato assunto in servizio dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dal 1 luglio 1925 al 31 maggio 1948 e che a quest'ultima data rivestiva la qualifica di personale "a stipendio" oppure "a paga giornaliera", oppure "del quadro speciale".
Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale- art. 3
Art. 3. La Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, ha personalita' giuridica e sede in Roma, presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Azienda di Stato per i servizi telefonici).
Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale- art. 4
Art. 4. La Cassa e' amministrata da un Comitato composto come segue: un magistrato del Consiglio di Stato, di qualifica non inferiore a consigliere, con funzioni di presidente; un rappresentante del Ministero del tesoro; un rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Azienda di Stato per i servizi telefonici); un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il capo della ragioneria dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; tre rappresentanti del personale telefonico, eletti dal personale stesso secondo le norme contenute negli articoli da 31 a 48 del presente regolamento; un funzionario statale esperto in discipline attuariali ((un pensionato scelto dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni tra coloro che fruiscono di trattamento di quiescenza a carico della Cassa)). I componenti il Comitato sono nominati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Essi restano in carica tre anni e possono essere confermati. Il funzionario esperto in discipline attuariali potra', inoltre, essere incaricato, ogni qualvolta si renda necessario, di compiere studi di carattere tecnico. La segreteria del Comitato e' retta da un capo ufficio di categoria direttiva, coadiuvato da tre impiegati scelti tra il personale del ruolo amministrativo contabile dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, da comandare ai sensi dell'ultimo comma (dell'[art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-01-22;134~art2).
Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale- art. 5
Art. 5. Il Comitato si riunisce ordinariamente una volta ogni mese e straordinariamente ogni qualvolta il presidente lo reputi necessario. Esso ha i seguenti compiti: a) assicurarsi della regolarita' delle entrate; b) deliberare sulla liquidazione degli assegni di integrazione delle indennita' di buona uscita e dei sussidi straordinari ai sensi del presente regolamento; c) autorizzare le spese previste dal bilancio preventivo della Cassa; d) provvedere in generale, su tutto quanto riflette il funzionamento della Cassa e lo svolgimento delle relative operazioni amministrative e contabili.
Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale- art. 6
Art. 6. Per la validita' delle deliberazioni del Comitato occorre la presenza di almeno quattro dei suoi componenti fra i quali il presidente, o chi ne fa le veci; in caso di assenza o impedimento, uno almeno dei tre rappresentanti dei Ministeri indicati dall'art. 4 ed uno dei rappresentanti del personale. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti;in caso di parita' prevale il voto del presidente. Le deliberazioni del Comitato hanno carattere definitivo.
Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale- art. 7
Art. 7. Di ogni adunanza del Comitato, il segretario deve redigere il processo verbale da sottoporre all'approvazione del Comitato medesimo, nella adunanza immediatamente successiva.
Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale- art. 8
Art. 8. Il presidente del Comitato ha la rappresentanza legale della Cassa. Nei casi di urgenza il presidente puo' disporre il pagamento di somme per sussidi o in acconto delle indennita' di buona uscita e degli assegni integrativi, fino al limite dei quattro quinti (4/5) della somma presumibilmente dovuta. Le deliberazioni di urgenza debbono essere sottoposte alla approvazione del Comitato nella sua prima riunione successiva alla data delle deliberazioni stesse. Il presidente ha facolta' di autorizzare le spese con carattere urgente strettamente connesse al funzionamento della Cassa, di cui all'art. 14 del presente regolamento. In caso di assenza od impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Azienda di Stato per i servizi telefonici), in seno al Comitato.
Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale- art. 9
Art. 9. ((La gestione della Cassa e' soggetta al riscontro di un Collegio di revisori composto di tre membri, di cui uno in rappresentanza del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) con funzioni di presidente, uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed uno in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, su designazione delle Amministrazioni interessate)). I revisori provvedono al riscontro amministrativo e contabile della gestione della Cassa e riferiscono sul preventivo e sul consuntivo, con apposite relazioni. Essi partecipano alle riunioni del Comitato ed esercitano il loro mandato sia collegialmente che individualmente. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale- art. 10
Art. 10. Le entrate del fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento sono costituite: a) dalle somme gia' destinate all'Unione Pubblicita' italiana (U.P.I.) ai sensi dell'articolo unico del [regio decreto 17 novembre 1935, n. 1970](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1935-11-17;1970), e del decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con il Ministro per le finanze, del 20 aprile 1979, non corrisposte alla detta Unione Pubblicita' italiana, per avvenute transazioni fra le Societa' telefoniche concessionarie di zona e l'Unione stessa, sempre che dette somme non siano acquisite al bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; b) dalle entrate corrispondenti al 60% della aliquota della sopratassa applicata, dal 15 aprile 1945, per ciascuna unita' di conversazione interurbana od internazionale, ai sensi dell'[art. 8, comma secondo](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-04-05;247~art8-com2) e [terzo del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 247](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-04-05;247~art8-com3), nonche' delle percentuali di aliquote che successivamente sono state applicate in virtu' di nuove disposizioni che hanno aumentato le tariffe delle comunicazioni interurbane ed internazionali, con le quali tariffe la sopratassa suddetta e' collegata; c) dagli utili netti che procurera' la vendita e la distribuzione dell'elenco generale telefonico di tutti gli abbonati d'Italia e di guide generali e di estratti, supplementi, notiziari e bollettini, ai sensi dell'[art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-01-22;134~art3); d) dal contributo a carico del personale telefonico di cui al precedente art. 2, previsto dall'art. 4 del citato decreto legislativo n. 134, secondo la misura stabilita dall'art. 28 del presente regolamento; e) dai contributi di riscatto a carico del personale di cui all'art. 23 del presente regolamento; f) da altri proventi eventuali; g) dagli interessi accreditati al fondo dal servizio dei conti correnti postali e da qualsiasi altro utile derivante da investimenti delle entrate, di cui al presente articolo. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 15/10/1949, n. 238 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale- art. 11
Art. 11. Le somme spettanti al Fondo, previsto dall'[art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-01-22;134~art1), e dall'art. 1 del presente regolamento, sono versate in conto corrente postale, secondo modalita' stabilite d'accordo fra il Comitato di amministrazione della Cassa integrativa e l'Amministrazione delle poste. Con deliberazione del Comitato di amministrazione, approvata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, le somme costituenti la copertura della riserva matematica possono essere investiti in buoni postali fruttiferi o in altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in depositi fruttiferi presso la Cassa depositi e prestiti, la Banca d'Italia ed altri Istituti di credito di notoria solidita'. ((Le stesse somme, per una quota non superiore al trenta per cento di esse, possono essere investite in beni immobili, con deliberazione del Comitato di amministrazione da sottoporre all'approvazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro)).
Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale- art. 12
Art. 12. Il pagamento degli assegni integrativi, delle indennita' di buona uscita, dei sussidi straordinari e delle spese di gestione della Cassa, e' disposto con appositi ordinativi firmati dal presidente o da chi ne fa le veci e dal capo della Segreteria del comitato.
Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale- art. 13
Art. 13. Le entrate di cui al precedente art. 10 detratte le spese di gestione, sono destinate: 1) alla graduale copertura della riserva matematica. Questa e' calcolata in funzione degli assegni integrativi e delle indennita' di buona uscita, da concedersi al personale telefonico statale; 2) alla liquidazione degli assegni integrativi del trattamento di quiescenza per il personale telefonico statale. Tali assegni integrativi, cumulati con il predetto trattamento di quiescenza, non possono, comunque, costituire un trattamento superiore a quello dovuto, a parita' di anzianita' di servizio o di stipendio o paga, ad analoghe categorie di dipendenti civili dello Stato; 3) alla concessione di indennita' di buona uscita a favore del personale telefonico statale, in misura tale che, cumulata con quella gia' eventualmente concessa, non risulti superiore alla indennita' spettante ad analoghe categorie di impiegati dello Stato, tenuto conto dell'anzianita' di servizio alla data di cessazione del rapporto di impiego; 4) alla concessione dei sussidi straordinari previsti dall'[art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:capo.provvisorio.stato:decreto.legislativo:1947-01-22;134~art5).
Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale- art. 14
Art. 14. La gestione annuale della Cassa comincia il 1 luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo. Entro il mese di maggio di ogni anno e' compilato, a cura della Segreteria del comitato, il bilancio preventivo. Tale bilancio e' esaminato dal Comitato e dopo la deliberazione di questo e' presentato al Ministro per le poste e le telecomunicazioni per l'approvazione. All'entrata del bilancio sono inscritti, in distinti capitoli, gli importi previsti secondo le voci elencate nell'art. 10 del presente regolamento. All'uscita sono inscritte, in distinti capitoli, le somme occorrenti per le liquidazioni previste dal presente regolamento e per le spese strettamente connesse col funzionamento della Cassa e che per la loro natura non possono gravare sul bilancio per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Il bilancio consultivo e' redatto a cura della Segreteria del comitato, entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio. Esso e' sottoposto all'esame del Comitato e, dopo la deliberazione di questo, e' presentato al Ministro per le poste le telecomunicazioni per l'approvazione. ((Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle Telecomunicazioni)).
Regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale- art. 15
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.