LEGGE 7 luglio 1949, n. 689
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare l'Accordo internazionale del grano, firmato a Washinigton il 23 marzo 1949.
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