DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1949, n. 695
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, relativo all'ordinamento e alle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica;
Visto l'art. 8 del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, recante modificazioni ad ruoli tecnici dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica;
Udito il parere del Consiglio di stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Ferme restando le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, previste dalle disposizioni vigenti, in luogo della Direzione generale dei servizi medici, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, sono istituite presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica: 1) una Direzione generale dei servizi medici; 2) una Direzione generale dei servizi veterinari. I direttori generali sono nominati nei modi previsti dall'art. 19 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
Art. 2
Nel ruolo organico del personale tecnico dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, stabilito dalle tabelle allegate al decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, in aggiunta al posto di direttore generale dei servizi medici (grado 4°) e' istituito un posto di direttore generale dei servizi veterinari (grado 4°). Nel ruolo anzidetto sono soppressi il posto di ispettore generale veterinario capo (grado 5°) e un posto di ispettore superiore veterinario (grado 6°).
Art. 3
La disposizione contenuta nella lettera c) dell'art. 5 del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, e' sostituita dalla seguente: "dal direttore generale dei servizi medici e dal direttore generale dei servizi veterinari o da chi ne fa le veci".
Art. 4
La carica di segretario generale, istituita dall'art. 6, comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, e' conferita ad un funzionario dello Stato di grado non inferiore al 4°, con deliberazione del Consiglio dei Ministri. Il segretario generale e' preposto, sotto le direttive dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica e con la collaborazione dei direttori generali, al coordinamento degli uffici e dei servizi dell'amministrazione sanitaria.
Art. 5
Il Consiglio di amministrazione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica e' presieduto dall'Alto Commissario o dall'Alto Commissario aggiunto ed e' costituito: a) dal funzionario che riveste la carica di segretario generale; b) dai direttori generali dell'Alto Commissariato; c) dal direttore generale dell'Istituto superiore di sanita'; d) dal capo del personale. Salvo quanto disposto dal precedente comma, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni.
Art. 6
Il ruolo dei chimici farmacisti (gruppo A) stabilito dalla tabella allegata al decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, e' sostituito da quello indicato nella tabella annessa al presente decreto, firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per il tesoro. Per l'ammissione ai posti di assistente di 2° classe nel ruolo dei chimici farmacisti, e' prescritta, come titolo di studio, la laurea in chimica ovvero quella in chimica e farmacia.
Art. 7
Nella prima attuazione del presente decreto, il posto di grado 6° e un posto per ciascuno dei gradi 7°, 8° e 9° del ruolo dei chimici farmacisti, di cui all'annessa tabella, possono essere conferiti, a domanda, e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, al personale di ruolo di gruppo A, di altre Amministrazioni statali, munito del prescritto titolo di studio, che rivesta grado uguale ovvero, per i posti di grado 6°, 7° e 9° anche immediatamente inferiore a quello da conferire, purche' in possesso dell'anzianita' prescritta per la promozione al grado superiore.
EINAUDI DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 6 ottobre 1949
Atti del Governo, registro n. 3, foglio n. 14. - FRASCA
Allegato
Ruolo dei chimici farmacisti - Gruppo A Grado Denominazione Numero dei posti 5° - Ispettore generale 1 (1) 6° - Ispettore superiore 1 7° - Coadiutori di 1° classe 2 8° - Coadiutori di 2° classe 2 9° - Assistenti di 1° classe 2 10° - Assistenti di 2° classe 2 Totale..... 10 (1) Oltre ad un posto di grado V in soprannumero con la qualifica di ispettore generale chimico-farmacista, da riassorbire con la prima vacanza che si verifichera successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Visto: il Presidente del Consiglio dei Ministri DE GASPERI Visto: il Ministro per il Tesoro PELLA
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