LEGGE 20 agosto 1949, n. 700
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le penalità stabilite per il contrabbando dall'art. 10 del regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1 maggio 1930, n. 611, sono modificate come segue: a) nei casi di cui ai numeri 1 e 2 del suddetto articolo il responsabile del reato è punito con la multa da lire 1250 a lire 25.000; b) nei casi di cui ai numeri 3 e 4 il responsabile del reato è punito con la multa da lire 1250 a lire 12.500; c) nei casi di cui al n. 5 il responsabile del reato è punito con la multa da lire 750 a lire 2500. Per tutti i suddetti casi è dovuta, inoltre, la sopratassa pari all'importo dei diritti fissi stabiliti dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1948, n. 459, per ogni apparecchio o pezzo di ricambio oppure per ogni pietrina focaia.
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