LEGGE 12 ottobre 1949, n. 722
La Camera dei deputati ed Il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Per l'anno 1949 è consentita la importazione, in esenzione da dazio doganale e da diritto di licenza, di quintali 1.200.000 di legno comune rozzo o semplicemente spaccato, destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa) e sotto l'osservanza delle norme e condizioni di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1082. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla, osservare come legge dello Stato. Data a Dogliani, addì 12 ottobre 1949 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA - SEGNI - LOMBARDO - BERTONE Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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