LEGGE 12 ottobre 1949, n. 722

Type Legge
Publication 1949-10-12
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed Il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. Per l'anno 1949 è consentita la importazione, in esenzione da dazio doganale e da diritto di licenza, di quintali 1.200.000 di legno comune rozzo o semplicemente spaccato, destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa) e sotto l'osservanza delle norme e condizioni di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1082. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla, osservare come legge dello Stato. Data a Dogliani, addì 12 ottobre 1949 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA - SEGNI - LOMBARDO - BERTONE Visto, il Guardasigilli: GRASSI

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