LEGGE 26 agosto 1949, n. 727
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Le agevolazioni fiscali a favore dell'industria e del commercio dei marmi nelle province di Massa Carrara e Lucca, previste dalla, legge 23 marzo 1940, n. 285, sono applicabili, nella misura stabilita dal secondo comma dell'articolo unico del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 314, fino al 31 dicembre 1949. A decorrere dal 1 gennaio 1949 la misura, della tassa fissa gravante sulle scaglie di marmo viene stabilita in lire quaranta, per tonnellata. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 26 agosto 1949 EINAUDI DE GASPERI - VANONI - PELLA - LOMBARDO - SCELBA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.