DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 gennaio 1949, n. 757
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 72 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577;
Udito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
La misura dell'aggio a favore dei rivenditori di generi di monopolio per il servizio di vendita al pubblico, giu' regolata dal decreto Presidenziale 26 ottobre 1947, numero 1407, fino al 30 giugno 1948, e' determinata, per il periodo successivo, come segue: a) dal 1 luglio al 31 dicembre 1948: 6% del prezzo di tariffa per i tabacchi lavorati nazionali ed esteri; 8% del prezzo di tariffa, per i sali commestibili. b) dal 1 gennaio 1949: 5,60% del prezzo di tariffa per i tabacchi nazionali lavorati; 5% del prezzo di tariffa per i tabacchi lavorati di produzione estera; 8% del prezzo di tariffa per i sali commestibili.
Art. 2
A decorrere dal 1 gennaio 1949 e' istituito un supplemento di aggio nella, misura del 2% a favore dei rivenditori di generi di monopolio sul prezzo di vendita delle seguenti qualita' di tabacchi nazionali lavorati di tipo superiore: trinciati: Serraglio sigari: Regalia, Cavour, Minghetti, Trento, Trieste sigaretti: Avana; sigarette: Due Palme, Edelweis, Rosa d'Oriente Serraglio, Stop, P. 3, Colombo, Eva.
Art. 3
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, italiana, ed ha effetto a decorrere dalle date rispettivamente indicate nei precedenti articoli.
EINAUDI DE GASPERI - PELLA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato atta Corte dei conti, addi' 11 ottobre 1949
Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 39. - FRASCA
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