LEGGE 25 ottobre 1949, n. 762
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Il termine per l'effettuazione delle elezioni del Consiglio regionali e degli organi elettivi delle Amministrazioni provinciali, indette, a norma della disposizione transitoria VIII della Costituzione della Repubblica, con legge 24 dicembre 1948, n. 1465, è prorogato al 31 dicembre 1950. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà Inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 ottobre 1949 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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