LEGGE 18 ottobre 1949, n. 767
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
È prorogata fino al 30 giugno 1950, e con effetto dal 1 luglio 1949, la efficacia dei commi secondo, terzo e quinto dell'articolo unico della legge 24 novembre 1948, n. 1437, concernenti le integrazioni dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, le indennità di caro-pane agli assistiti e le altre spese da effettuarsi a carico del bilancio di previsione della spesa del Ministero del tesoro e per l'esercizio 1949-50 corrispondenti a quelle del capitolo 413-ter dello stesso bilancio per l'esercizio 1948-49.
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