LEGGE 18 ottobre 1949, n. 769
la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. La legge 28 luglio 1939, n. 1097, modificata dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 400, è abrogata. Per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, si applica l'art. 2, comma secondo, del Codice penale. Se il procedimento penale è in corso, gli atti sono trasmessi al Ministero del tesoro per la eventuale applicazione delle sanzioni stabilite dalle norme vigenti per le violazioni delle leggi valutarie. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi 18 ottobre 1949 EINAUDI DE GASPERI - PELLA - BERTONE- GRASSI Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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