LEGGE 31 ottobre 1949, n. 782

Type Legge
Publication 1949-10-31
Ultimo aggiornamento 1949-11-15
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico. È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio finanziario 1 luglio 1949-30 giugno 1950, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 ottobre 1949 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI

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