LEGGE 31 ottobre 1949, n. 785
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:
Art. 1
È autorizzato, il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950 in conformità dello Stato di previsione annesso alla presente legge.
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