LEGGE 24 ottobre 1949, n. 803
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Le fatture per rifornimenti fatti ai Comuni, anteriormente al 1 luglio 1947, per il servizio del razionamento dei consumi, debbono essere presentate al Ministero del tesoro (Provveditorato generale dello Stato) dagli enti e dai fornitori entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Le fatture presentate dopo tale termine non saranno, in nessun caso, ammesse al rimborso od al pagamento. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla, osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 ottobre 1949 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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