LEGGE 24 ottobre 1949, n. 804
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico. Le facilitazioni concesse col decreto luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 277, estese col decreto legislativo 20 agosto 1947, n. 990, sono ulteriormente estese a tutte le aziende di credito, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, qualunque sia l'entità del loro patrimonio, per la riscossione di cedole di debito pubblico, comprese quelle appartenenti ai buoni del Tesoro poliennali, d'importo singolo non superiore alle lire duecentocinquanta. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della, Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 ottobre 1949 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI
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