LEGGE 20 ottobre 1949, n. 808
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il personale della milizia nazionale della, strada, disciolta col regio decreto-legge 6 dicembre 1943, n. 16-B, che alla data dell'8 settembre 1943 apparteneva ai ruoli organici del servizio permanente di cui alla tabella approvata con la legge 3 luglio 1942, n. 801, deve considerarsi, a decorrere dal 1 gennaio 1947, regolarmente posto in congedo di autorità. Per coloro che alla data del 1 gennaio 1947: a) erano ancora prigionieri od internati di guerra, il collocamento in congedo decorrerà dalla data di cessazione da tale posizione protratta del periodo di licenza loro spettante, secondo le disposizioni in vigore, per gli appartenenti alle Forze armate dello Stato; b) erano nei territori italiani ancora occupati dalle truppe delle Nazioni alleate e non restituiti al Governo italiano, il collocamento in congedo decorrerà dal giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo la restituzione di tali territori al Governo italiano; c) erano nei territori che non verranno restituiti all'Italia in base al Trattato di pace, il collocamento in congedo decorrerà dal giorno successivo a quello in cui il detto Trattato è entrato in vigore.
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