LEGGE 24 ottobre 1949, n. 810

Type Legge
Publication 1949-10-24
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Per ogni membro del Comitato, chiamato ad assistere il Commissariato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, sono nominati due supplenti che verranno chiamati a sostituire i titolari in caso di loro assenza o di impedimento. I membri supplenti devono essere scelti fra impiegati di gruppo A della stessa Amministrazione cui appartiene il membro effettivo.

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