LEGGE 26 ottobre 1949, n. 811
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'Amministrazione del debito pubblico è autorizzata a procedere ai sorteggi, ai fini dell'ammortamento, delle obbligazioni del Prestito redimibile 5 per cento, emesso in forza del regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 151, anche per le serie non interamente collocate e pur se non ancora chiusa la sottoscrizione, con la osservanza del procedimento indicato nell'ultimo comma dell'articolo 8 del regio decreto 10 novembre 1936, n. 1933.
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