DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1949, n. 814
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 1 sub 178 della legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;
Udito il parere dell'Istituto centrale di statistica;
Sulla
proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno; Decreta:
Art. 1
Entro il 31 dicembre 1949 sara' effettuata la revisione dell'assegnazione e classificazione dei segretari comunali e provinciali a termine, rispettivamente, delle tabelle A e B allegate alla legge 27 giugno 1942, n. 851, in base alla popolazione residente nei Comuni e nelle Province alla data del 31 dicembre 1947 risultante dalla pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica "Elenco dei Comuni al 30 giugno 1948" ed alla superficie territoriale delle Province alla data del 30 giugno 1948, accertata dall'Istituto medesimo. La nuova classificazione sara' approvata con decreto del Ministero dell'interno e sara' suscettibile di revisione ove siano accertate, da parte dell'istituto centrale di statistica, irregolarita' od eventuali inesattezze che modifichino i dati suddetti.
Art. 2
Restano ferme le assegnazioni di un segretario di grado immediatamente superiore disposte anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto ai sensi dagli articoli 176 e 177 ultimi commi, della legge 27 giugno 1942, n. 851, qualora dette assegnazioni non vengano assorbite dalla elevazione di grado che i Comuni e le Province, eventualmente, consegnano a termine del precedente art. 1, in base ai dati della popolazione residente alla data del 31 dicembre 1947 e per le Province anche della superficie territoriale accertata alla data del 30 giugno 1948.
EINAUDI SCELBA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 novembre 1949
Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 76. FRASCA
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.