DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1949, n. 817

Type DPR
Publication 1949-09-23
Ultimo aggiornamento 1949-11-19
State In force
Source Normattiva
articles 1
Reform history JSON API

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2170; 30 ottobre 1930, n. 1825; 1 ottobre 1931, n. 1336; 27 ottobre 1932, n. 2073; 6 dicembre 1934, n. 2291; 1 ottobre 1936, n. 2088; 20 aprile 1939, n. 1075; e con i decreti del Capo provvisorio dello Stato 15 ottobre 1947, n. 1874 e 30 dicembre 1947, n. 1877; Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 49 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli col relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi: Art. 50. - E' istituito presso la Facolta' di scienze l'Istituto matematico con lo scopo di promuovere la ricerca scientifica nell'ambito delle discipline matematiche. Art. 51. - Il personale dell'Istituto matematico e' costituito da un direttore e da un inserviente. Il direttore e' nominato anno per anno su proposta della Facolta', la cui scelta dovra' cadere di preferenza sul professore di ruolo piu' anziano di insegnamento matematico, o sul professore di ruolo di materia piu' affine della stessa Facolta'. Il direttore e' consegnatario dell'Istituto e quindi della sua biblioteca; non ha giurisdizione sulla direzione dei corsi e neppure sulle proposte di nomina, conferma o revoca degli assistenti, degli aiuti di materie d'insegnamento del gruppo matematico. I posti di assistente e di aiuto sono annessi alle cattedre e, quindi, gli assistenti e gli aiuti dipendono dai titolari delle cattedre stesse. Il direttore dell'Istituto matematico puo' designare un insegnante o un assistente di materie matematiche a fungere da bibliotecario.

EINAUDI GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 novembre 1949

Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 74. - FRASCA

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.

Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio. Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)