DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1949, n. 821

Type DPR
Publication 1949-10-24
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054; Visto il regolamento approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1949, n. 42; Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Decreta: E' approvato il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale di segreteria del Consiglio di Stato, annesse al presente decreto.

EINAUDI DE GASPERI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 novembre 1949

Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 79. - FRASCA

Regolamento per gli esami del personale di segreteria del Consiglio di Stato- art. 1

Regolamento per gli esami di ammissione e promozione nei ruoli del personale di segreteria del Consiglio di Stato. Art. 1. Ai concorsi per esami per posti di vice direttore di segreteria di 2ª classe (grado 8°, gruppo A) nel Consiglio di Stato possono partecipare: 1) gli impiegati di gruppo A delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli del Senato e della camera dei deputati, di grado non inferiore al 9°, muniti di laurea in giurisprudenza; 2) gli impiegati nel ruolo di gruppo B del Consiglio di Stato, di grado non inferiore al 9°, muniti di laurea in giurisprudenza.

Regolamento per gli esami del personale di segreteria del Consiglio di Stato-art. 2

Art. 2. Le domande debbono pervenire alla Segreteria generale del Consiglio di Stato, per il tramite delle rispettive Amministrazioni, non oltre il termine stabilito dal bando di concorso e debbono essere corredate dello stato di servizio, delle note di qualifica, dei fascicoli personali dei singoli aspiranti e di una relazione motivata sulla qualita' del servizio dai medesimi prestato.

Regolamento per gli esami del personale di segreteria del Consiglio di Stato-art. 3

Art. 3. Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere esclusi dal concorso gli aspiranti che in base agli atti riguardanti la carriera gia' percorsa ed alle informazioni date dalle Amministrazioni da cui dipendono, non risultino di aver dimostrato idoneita' e buona condotta negli uffici esercitati.

Regolamento per gli esami del personale di segreteria del Consiglio di Stato-art. 4

Art. 4. L'esame consiste in tre prove scritte e in una prova orale. Le prove scritte vertono sulle seguenti materie: 1) diritto civile e diritto processuale civile; 2) diritto costituzionale ed amministrativo; 3) scienza delle finanze e diritto finanziario. L'esame orale verte sulle materie delle prove scritte, sulle leggi ed i regolamenti concernenti la pubblica Amministrazione, sugli elementi di amministrazione del patrimonio e contabilita' generale dello Stato e sulle nozioni di statistica. Gli aspiranti possono chiedere di sostenere l'esame su lingue straniere.

Regolamento per gli esami del personale di segreteria del Consiglio di Stato-art. 5

Art. 5. Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e di dieci punti per la prova orale. Sono ammessi agli orali i candidati che abbiano ottenuto trentacinque punti in media in tutto le materie e non meno di trenta in ciascuna di esse. Nella prova orale i concorrenti debbono riportare non meno di trentacinque punti. La votazione complessiva e' costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto nella prova orale. Alla votazione complessiva la Commissione aggiunge non piu' di due punti per ogni lingua straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente. Sono dichiarati vincitori del concorso nei limiti dei posti messi a concorso, coloro che ottengano il maggior numero di punti nella votazione complessiva.

Regolamento per gli esami del personale di segreteria del Consiglio di Stato-art. 6

Art. 6. Per quanto riguarda i titoli preferenziali, a parita' di marito, si osservano le disposizioni del [regio decreto-legge 3 luglio 1934, n. 1176](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1934-07-03;1176), e successive modificazioni.

Regolamento per gli esami del personale di segreteria del Consiglio di Stato-art. 7

Art. 7. La Commissione esaminatrice dei concorsi di cui ai precedenti articoli e' nominata su proposta del Presidente del Consiglio di Stato ed e' composta di un presidente di sezione del Consiglio di Stato o di un consigliere di Stato, presidente; di un consigliere di Stato; di un primo referendario o referendario del Consiglio di Stato; di un direttore di segreteria di 1ª o di 2ª classe e di un professore di ruolo di diritto privato di una Facolta' giuridica di una Universita' di Stato, membri. E' assistita per l'ufficio di segreteria da un funzionario di gruppo A in servizio alla Presidenza del consiglio dei Ministri, di grado non inferiore all'8ª.

Regolamento per gli esami del personale di segreteria del Consiglio di Stato-art. 8

Art. 8. Ai concorsi per esami a posti di vice-segretario aggiunto) di 2ª classe del Consiglio di Stato (gruppo B, grado 11°) possono partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano cittadini italiani con godimento dei diritti politici; b) abbiano compiuto alla data che bandisce il concorso l'eta' di 18 anni e non abbiano superato alla data stessa l'eta' di 30 anni, salvo l'elevazione del limite massimo previsto dalle vigenti disposizioni. Si prescinde dal limite massimo di eta' per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato; c) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione; d) siano di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio; e) siano provvisti di diploma di maturita' classica o scientifica.

Regolamento per gli esami del personale di segreteria del Consiglio di Stato-art. 9

Art. 9. Le domande, su carta legale, con i documenti a corredo indicati nel bando di concorso, debbono pervenire alla Segreteria generale del Consiglio di Stato non oltre il termine stabilito nel bando medesimo. Non sono ammessi i candidati che facciano pervenire la domanda e i documenti oltre il termine prescritto o li producano non completi o non regolari.

Regolamento per gli esami del personale di segreteria del Consiglio di Stato-art. 10

Art. 10. L'esame di concorso per posti di vice segretario aggiunto di seconda classe consiste in tre prove scritte ed una orale. Le prove scritte hanno per oggetto: 1) un tema di cultura storico-letteraria; 2) elementi di diritto civile e di procedura civile; 3) elementi di diritto amministrativo. L'esame orale verte sugli elementi di diritto civile, di procedura civile, di diritto amministrativo, di diritto costituzionale, di diritto finanziario, su nozioni di statistica e sulle principali norme giuridiche concernenti la pubblica Amministrazione.

Regolamento per gli esami del personale di segreteria del Consiglio di Stato-art. 11

Art. 11. Si applicano ai concorsi per vice segretario aggiunto di seconda classe le disposizioni degli articoli 5 e 6.

Regolamento per gli esami del personale di segreteria del Consiglio di Stato-art. 12

Art. 12. La Commissione esaminatrice dei concorsi previsti dall'art. 8 e' nominata su proposta del Presidente del Consiglio di Stato ed e' composta di un consigliere di Stato, presidente; di un primo referendario o di un referendario e di un direttore di segreteria di 1ª o di 2ª classe; di un docente di materie giuridiche e di un professore di materie letterarie di un istituto d'istruzione media di secondo grado, membri. E' assistita per l'ufficio di segreteria da un funzionario di gruppo A in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di grado non inferiore al 9°.

Regolamento per gli esami del personale di segreteria del Consiglio di Stato-art. 13

Art. 13. Le nomine ai posti vacanti di alunno d'ordine sono conferite in seguito a concorso per esame. Per poter partecipare al concorso occorre essere in possesso dei requisiti indicati nelle lettere a); b), c) e d) dell'art. 8 ed essere in possesso del titolo di studio previsto per l'ammissione ai ruoli di gruppo C.

Regolamento per gli esami del personale di segreteria del Consiglio di Stato-art. 14

Art. 14. Per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di alunno d'ordine sono osservate le disposizioni dell'art. 9.

Regolamento per gli esami del personale di segreteria del Consiglio di Stato-art. 15

Art. 15. L'esame di concorso a posti di alunno d'ordine consiste in tre prove scritte e in una prova orale. Le prove scritte vertono sulle seguenti materie: 1) nozioni elementari di diritto costituzionale e amministrativo; 2) nozioni di storia civile d'Italia dal 1815. Nozioni di storia della letteratura italiana. Nozioni di geografia politica e fisica dell'Italia; 3) prova pratica di dattilografia, consistente nella scritturazione a macchina di almeno una facciata di foglio formato protocollo sotto dettatura. La prova orale verte sulle materie di cui ai nn. 1 e 2, sull'aritmetica e sulle nozioni elementari di statistica. Gli aspiranti possono chiedere di sostenere una prova di stenografia.

Regolamento per gli esami del personale di segreteria del Consiglio di Stato-art. 16

Art. 16. La Commissione giudicatrice dei concorsi previsti dall'articolo 13 e' nominata su proposta del Presidente de: Consiglio di Stato e si compone: a) di un primo referendario o di un referendario del Consiglio di Stato, presidente; b) di un funzionario di gruppo A di grado non Inferiore al settimo, membro; c) di un insegnante di Istituto d'istruzione media, membro. Un funzionario di gruppo A, di grado non inferiore al 9ª, in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, esercita le funzioni di segretario della Commissione. Per le prove di dattilografia e stenografia, il giudizio e' dato dalla Commissione col concorso, ove occorra, di un membro aggregato.

Regolamento per gli esami del personale di segreteria del Consiglio di Stato-art. 17

Art. 17. Nei concorsi a posti di alunno d'ordine sono osservate le disposizioni dell'art. 5 ad eccezione della parte relativa alla prova facoltativa di lingue straniere. Peraltro e' in facolta' della Commissione di aggiungere non piu' di cinque punti a quei candidati che superino la prova facoltativa di stenografia. Nei concorsi di cui sopra e' inoltre osservata la norma dell'art. 6.

Regolamento per gli esami del personale di segreteria del Consiglio di Stato-art. 18

Art. 18. Gli esami di promozione al grado 9° nel ruolo di gruppo B sono indetti secondo le norme stabilite negli [articoli 21](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2960~art21) e [22 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2960~art22).

Regolamento per gli esami del personale di segreteria del Consiglio di Stato-art. 19

Art. 19. Agli esami di concorso per merito distinto ed a quelli di idoneita' per la promozione al grado 9° del ruolo di gruppo B possono essere ammessi gli impiegati appartenenti ai gradi 10° e 11° del ruolo di gruppo B i quali alla data del decreto che indice l'esame abbiano compiuto rispettivamente otto o dieci anni di effettivo servizio complessivo nei gradi 10° e 11°, tenuto altresi' conto dell'eventuale periodo di prova e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacita', diligenza e buona condotta. I termini suindicati sono ridotti a sei anni ed otto anni, per gli impiegati provvisti di laurea o di titolo equipollente. Agli effetti della determinazione dell'anzianita' prescritta per detti esami si tiene conto del servizio militare prestato in reparti combattenti anteriormente alla nomina all'impiego statale di ruolo, a norma dell'[art. 9 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-08;843~art9), purche' siano trascorsi almeno due anni dalla data in cui gli interessati sono entrati effettivamente a far parte del ruolo al quale appartengono. E' inoltre tenuto conto dei servizi prestati nei ruoli di altre Amministrazioni o in gruppo inferiore della stessa Amministrazione da valutarsi, in misura non inferiore a quattro anni, secondo le norme contenute nell'[art. 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2960~art21), e nell'[art. 2 del regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1925-07-26;1256~art2).

Regolamento per gli esami del personale di segreteria del Consiglio di Stato-art. 20

Art. 20. L'esame di concorso per merito distinto per la promozione al grado 9° di gruppo B consta di quattro prove scritte e di una orale. Le prove scritte hanno per oggetto le seguenti materie: a) diritto civile e procedura civile; b) diritto amministrativo; c) diritto finanziario; d) prova pratica su materie riguardanti i servizi di segreteria del Consiglio di Stato. La prova orale verte sulle materie che formano oggetto delle prove scritte e sul diritto costituzionale.

Regolamento per gli esami del personale di segreteria del Consiglio di Stato-art. 21

Art. 21. L'esame di idoneita' per la promozione al grado 9° del ruolo di gruppo B consiste in tre prove scritte ed una orale. Le prove scritte hanno per oggetto le seguenti materie: a) diritto civile e procedura civile; b) diritto amministrativo; c) prova pratica su materie riguardanti i servizi di segreteria del Consiglio di Stato. La prova orale verte sulle materie che formano oggetto delle prove scritte e sul diritto costituzionale e sul diritto finanziario.

Regolamento per gli esami del personale di segreteria del Consiglio di Stato-art. 22

Art. 22. Per gli esami di merito distinto e di idoneita' di cui agli articoli 15 e 16 le Commissioni esaminatrici sono nominate su proposta del Presidente del Consiglio di Stato e sono composte: di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente; di un primo referendario o referendario e di un direttore di segreteria di 1ª o 2ª classe, membri; le funzioni di segreteria sono espletate da un funzionario di gruppo A in servizio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di grado non inferiore al 9°.

Regolamento per gli esami del personale di segreteria del Consiglio di Stato-art. 23

Art. 23. Per gli esami di idoneita' e di merito distinto per le promozioni al grado 9° del ruolo di gruppo B sono osservate le norme di cui all'[art. 42 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2960~art42). Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte e di dieci punti per la prova orale. Alla prova orale degli esami di merito distinto e di idoneita' non sono ammessi i candidati cime abbiano riportato votazioni che, espresse in decimi, siano inferiori a quelle indicate nel citato [art. 42 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2960~art42).

Regolamento per gli esami del personale di segreteria del Consiglio di Stato-art. 24

Art. 24. I concorsi per esami per la promozione a posti di archivista nel ruolo del personale di segreteria del Consiglio di Stato sono indetti con l'osservanza delle disposizioni dell'[articolo 5 del regio decreto 2 maggio 1940, n. 367](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-02;367~art5). L'aliquota del terzo dei posti, riservata per il concorso di cui al precedente comma, e' determinata con riferimento al numero dei posti vacanti alla data del bando di concorso.

Regolamento per gli esami del personale di segreteria del Consiglio di Stato-art. 25

Art. 25. Al concorso di cui all'articolo precedente possono partecipare gli impiegati appartenenti al ruolo del personale di segreteria del Consiglio di Stato, i quali, alla data del bando di concorso, abbiano compiuto almeno sette anni di effettivo servizio complessivamente nei gradi 12° e 13°, tenuto altresi' conto dell'eventuale periodo di prova. Ai fini del compimento del periodo di servizio previsto nel precedente comma il servizio prestato in altri ruoli di gruppo C e' valutato per intero. Il periodo di servizio sopra indicato e' ridotto di quattro anni per gli impiegati provenienti dai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e degli altri Corpi a servizio dello Stato, nominati in base ai diritti loro concessi dalle norme vigenti.

Regolamento per gli esami del personale di segreteria del Consiglio di Stato-art. 26

Art. 26. Le domande di partecipazione al concorso per la promozione ad archivista, redatte su carta legale, debbono pervenire alla Segreteria generale del Consiglio di Stato, nel termine indicato nel bando di concorso. Sono ammessi al concorso coloro che, a giudizio del Consiglio di amministrazione del Consiglio di Stato, abbiano dimostrato capacita', diligenza e buona condotta.

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