LEGGE 29 ottobre 1949, n. 825
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per provvedere alle spese di riparazione e di ricostruzione dei fabbricati della gestione delle case economiche per i ferrovieri, danneggiati o distrutti per cause dipendenti dalla guerra, il Tesoro è autorizzato a concedere alla Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato una ulteriore sovvenzione straordinaria di L. 555.000.000, in aggiunta a quelle già autorizzate con i decreti legislativi 8 maggio 1946, n. 378 e 30 giugno 1947, n. 532.
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